Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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procedimenti non arrivano a giudizio, rendendo impossibile a livello giuridico la confisca dei valori patrimoniali.

Per ovviare a questa lacuna, l'avamprogetto prevede nel primo capoverso un’azione procedurale nuova che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può promuovere presso il Tribunale amministrativo federale, su nostro mandato e su proposta del DFAE, con l’obiettivo di far confiscare i valori bloccati da un’autorità giudiziaria. La competenza formale di rappresentare la Confederazione nel procedimento è affidata al DFF, in considerazione della sua esperienza e delle risorse umane di cui dispone per intraprendere procedimenti giudiziari. Il DFAE collaborerà attivamente ai procedimenti attuati nel quadro della presente legge.

Come visto sopra, la promozione di un’azione di confisca è la norma dopo un nostro provvedimento di blocco degli averi. Non si tratta tuttavia di un meccanismo automatico. Il procedimento promosso mediante azione davanti al Tribunale amministrativo federale intende garantire lo svolgimento corretto dell’assunzione delle prove, segnatamente per ciò che riguarda la prova della liceità dell’acquisizione dei valori patrimoniali (cfr. art. 6 cpv. 2).

Il secondo capoverso di questa disposizione conferisce al Tribunale amministrativo federale, in qualità di autorità di primo grado40, la competenza di confisca dei valori patrimoniali fino allora bloccati. Tale decisione giudiziaria, una volta divenuta definitiva ed eseguibile, consente giuridicamente di trasferire la proprietà dei valori patrimoniali in causa dagli aventi diritto alla Confederazione, in vista della loro restituzione. A questo scopo tre condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

• I valori patrimoniali in causa debbano appartenere a una PPE o alla sua cerchia. Conformemente alle nozioni sviluppate nell’articolo 2, l’avente economicamente diritto di tali valori o chi ha la facoltà di disporne è una PPE o un membro della sua cerchia. La nozione di «facoltà di disporre» è volutamente ampia poiché la legge ne sottintende tutte le forme, anche indirette.

• I valori patrimoniali devono essere di provenienza illecita. «La provenienza illecita» è legata al contesto in cui i valori patrimoniali sono stati acquisiti. Il fatto che i valori siano già stati oggetto di un provvedimento di blocco nell’ambito dell’assistenza giudiziaria indica che le autorità incaricate dell’assistenza disponevano di elementi sufficienti per supporre un legame tra gli averi e gli atti perseguiti all’estero41. Tali sospetti sono stati presumibilmente confermati dall’esame dei mezzi di prova raccolti nell’ambito dell’esecuzione della domanda di assistenza estera o del procedimento penale nazionale attuato per gli stessi fatti. L'autorità svizzera adita nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria si limita a determinare se i fatti, come esposti nella domanda, costituiscono un’infrazione42. I valori patrimoniali in causa non possono diventare di

40 Cfr. art. 44 della legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32.

41 Atti perseguiti all’estero che, ai sensi dell’art. 64 cpv.1 denotano gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero.

42 Sentenza del Tribunale federale del 12 gennaio 2010 (1C_374/2009).