Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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• Il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei va-

lori patrimoniali deve essere cresciuto in maniera esorbitante

contestualmente all’esercizio della funzione pubblica da parte della PPE, ai sensi dell’articolo 2. Due situazioni sono possibili: quella in cui la PPE e la persona che detiene la facoltà di disporre sono lo stesso individuo, e quella in cui la persona che ha la facoltà di disporre non è la PPE stessa ma fa parte della sua cerchia. Con il concetto di «crescita esorbitante» si intende lo squilibrio tra il reddito generato dalla carica pubblica e il patrimonio in questione, squilibrio non spiegabile in base all’esperienza normale e al contesto del paese. Analogamente, la CNUCC prevede la nozione di aumento sostanziale del patrimonio non giustificabile attraverso redditi legittimi45. La nozione di «crescita esorbitante» contenuta nell'avamprogetto pone il livello di arricchimento più in alto rispetto alla CNUCC. L'avamprogetto però ne estende il campo d’applicazione alla cerchia della PPE. Si tratta di una nozione variabile secondo il caso, il cui apprezzamento sottostà al controllo di un giudice. Elementi di prova concreti devono permettere di dimostrare la crescita esorbitante del patrimonio delle persone contemplate nell’articolo 2 durante il periodo in questione. Potrebbe trattarsi per esempio di un ministro diventato milionario nel corso del suo mandato. Oppure di un membro della cerchia di una PPE la cui impresa di costruzione di infrastrutture o di prestazione di servizi realizza parallelamente all’esercizio della funzione in causa utili elevati nell’ambito degli appalti pubblici. La nozione di crescita non prevede per contro l’aumento dei valori patrimoniali generato da una gestione adeguata ad opera della banca in cui sono depositati.

• La seconda condizione riguarda il livello di corruzione dello Stato o della PPE in questione notoriamente elevato nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica. Il «livello di corruzione notoriamente elevato» è valutato in base a elementi contenuti nei rapporti di organizzazioni quali la Banca mondiale o Transparency International, le quali conducono ricerche e analisi in materia di corruzione. I casi Duvalier e Mobutu provano che la corruzione è spesso una delle conseguenze della situazione di dissesto dello Stato da cui provengono gli averi. Nell’ambito della presente legge, un insieme d’indicatori può confermare che la corruzione era notoriamente estesa nello Stato di provenienza della PPE. Una serie d’indizi costituiti da più fonti credibili permettono di valutare se questa condizione è soddisfatta o no. Si tratta in particolare di rapporti di organizzazioni internazionali o nazionali, di ONG locali o internazionali, oppure di fonti pubbliche quali i media che si occupano di lotta alla corruzione o che sono attivi nell’ambito del buongoverno. Si possono citare i casi emblematici di Suharto, Mobutu o Duvalier, il cui livello di corruzione era notoriamente elevato, come lo era,

45 Cfr. art. 20 CNUCC.