Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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Solo i diritti reali possono ostacolare la confisca49. Una banca potrebbe così opporre alla confisca i diritti derivanti da un contratto di prestito garantito dai beni depositati e oggetto del procedimento di confisca. Allo stesso modo, un garagista potrebbe ottenere preventivamente il pagamento delle spese di deposito di un’automobile confiscata. I diritti di natura personale, anche quando sono rafforzati da un provvedimento di sequestro civile, non possono ostacolare la consegna50.
Le condizioni poste sono volutamente restrittive. È stata effettuata una ponderazione degli interessi tra i crediti di terzi in buona fede e la finalità della restituzione dei valori. L’esperienza ha infatti dimostrato che terzi fanno a volte valere sul capitale bloccato diritti reali la cui legittimità è contestabile, per esempio sulla base di sentenze estere o di riconoscimenti di debiti di compiacenza, difficilmente verificabili. Occorre pertanto evitare che pretese di terzi incidano sull’ammontare dei valori al punto che l’ammontare da restituire alla popolazione dello Stato di provenienza sia significativamente ridotto e che, inoltre, una parte dei fondi si sottragga al controllo della loro destinazione.
Le persone che soddisfano le condizioni citate devono essere considerate parti al procedimento di confisca e invitate a parteciparvi (art. 57 PA).
Art. 8 – Principi
Dopo il caso Marcos nel 1986, a più riprese la Svizzera ha restituito averi bloccati agli Stati di provenienza. Si possono citare i casi Abacha (Nigeria), Montesinos (Perù) o quelli legati a PPE angolane (Angola) e kazake (Kazakistan)51. Come il processo giudiziario legato ai singoli casi, così la restituzione ha preso forme diverse a dipendenza della situazione nonché delle aspettative e delle possibilità delle parti in causa. Del resto in alcuni casi la Svizzera era coinvolta solo perché gli averi erano depositati in banche svizzere, o perché l’assistenza giudiziaria le era stata richiesta da uno Stato terzo che stava conducendo un’inchiesta su questi averi (Kazakistan), o ancora perché un giudice svizzero stava svolgendo un’inchiesta nel nostro Paese, senza ricorrere all’assistenza giudiziaria (Angola). La Svizzera si è impegnata affinché i valori restituiti fossero utilizzati in favore delle vittime della corruzione e della sottrazione di fondi pubblici, ovvero alla popolazione dello Stato di provenienza. È così stato possibile finanziare programmi d’interesse pubblico nell’ambito della sanità, dell’educazione e del buongoverno. A titolo di esempio, possiamo citare il caso degli averi Abacha, restituiti con l’appoggio della Banca mondiale, oppure quello dei fondi angolani di cui la Svizzera si è incaricata da sola, tramite la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), di monitorare la restituzione.
La confisca avviene in favore della Confederazione. A essa spetta in seguito il compito di restituire i valori confiscati alla popolazione dello Stato di provenienza attraverso programmi di aiuto allo sviluppo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni private di tali risorse. Per
49 Sentenza del Tribunale federale 1C_166/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.3.4.
50 Ibid.
51 Cfr. Appendice 1