Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

gli Stati collassati ciò rappresenta una necessità poiché si tratta molto spesso di Stati tra i più poveri al mondo. In questo senso, lo Stato beneficiario dei fondi è da considerarsi un partner della Svizzera. Esso però non prende parte al procedimento di confisca e non può vantare diritti sugli averi da restituire.

In ragione della loro provenienza illecita, gli importi confiscati nell’ambito della LRAI non sono destinati ad arricchire la Confederazione. Inoltre, anche ammettendo una simile possibilità, sarebbe necessario tenere in considerazione che la Confederazione avrebbe dovuto sopportare un eventuale deprezzamento dei valori patrimoniali. La Confederazione non può essere ritenuta responsabile delle variazioni dei valori patrimoniali tra il momento della confisca, ossia il momento in cui la decisione di confisca è divenuta definitiva, e quello della loro restituzione, ossia la data convenuta nell’accordo concluso con lo Stato di provenienza (art. 9). Di conseguenza, l’ammontare dei valori patrimoniali da restituire sarà quello disponibile il giorno della restituzione, indipendentemente dalle variazioni di corso o di mercato.

Art. 9 – Modalità

Ogni caso è da considerarsi unico e le esigenze dello Stato di provenienza sono legate alla situazione specifica. La restituzione dei valori patrimoniali è operata mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico (cpv. 1). In principio, i programmi sono definiti d’intesa con lo Stato di provenienza dei valori. Tenendo conto del carattere simbolico di questi casi, i programmi scelti e attuati saranno volti per esempio alla riduzione della povertà e alla lotta contro l’impunità.

In caso di restituzione di valori, nella maggior parte dei casi la Svizzera ne ha istituito e garantito il monitoraggio, spesso mediante un’organizzazione internazionale come la Banca mondiale, in collaborazione con uno Stato terzo coinvolto nel procedimento di assistenza giudiziaria, attraverso la DSC e persino ONG locali. In tutti i casi, trattandosi di fondi a carattere politico, abbiamo incaricato il DFAE di eseguirne la restituzione. Tuttavia le nostre competenze e le modalità di restituzione non sono contenute nel diritto vigente. Questa disposizione vuole dunque codificare la nostra prassi.

Per quanto concerne le modalità, la scelta del programma d’interesse pubblico ai sensi del capoverso 1 risponde all’esigenza di principio posta dall’articolo 8. Le modalità possono essere sancite da un accordo, che di per sé non rappresenta tuttavia una condizione alla restituzione (cpv. 2). Se lo Stato di provenienza degli averi è disposto a sottoscriverlo, un tale accordo menzionerà gli elementi necessari alla realizzazione dei programmi d’interesse pubblico prescelti, con soddisfazione reciproca della Svizzera e dello Stato di provenienza. L’elenco degli elementi menzionati nelle lettere a–d del capoverso 3 è enumerativa. Se si giunge a un accordo sulle modalità, la competenza di concluderlo appartiene al nostro Consiglio (cpv. 4).

L’esistenza di un governo eletto democraticamente nello Stato di provenienza non rappresenta di per sé una precondizione alla restituzione dei valori confiscati. È quindi opportuno trovare di volta in volta soluzioni che