Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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garantiscano che i valori restituiti vadano a beneficio della popolazione dello Stato di provenienza, conformemente all’articolo 8. A dipendenza dei casi e in base alle garanzie che lo Stato di provenienza è in grado di fornire, la restituzione gli può essere effettuata direttamente. In assenza di un accordo e di garanzie minime, la Confederazione può restituire i fondi per il tramite della DSC o di organismi internazionali o nazionali (cpv. 5). In ultima istanza o in caso di conflitto grave, la restituzione può essere destinata alla riduzione del debito internazionale che lo Stato di provenienza ha nei confronti di altre entità di diritto internazionale o agli aiuti umanitari. L'avamprogetto si riferisce sia alle organizzazioni internazionali come la Banca mondiale o le Banche regionali, sia a organizzazioni non governative locali. È preso in considerazione l’intero ventaglio di partner potenziali in grado di assicurare una restituzione dei fondi trasparente ed efficace. In questi casi, potremo incaricare il DFAE di monitorare il procedimento di restituzione, conformemente alla prassi attuale.

La legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati52 non si applica. Il suo campo d’applicazione (art. 2) non corrisponde al presente contesto.

Art. 10 – Spese procedurali

Questo articolo si ispira all’articolo 57 capoverso 4 CNUCC, il quale prevede la possibilità per lo Stato richiesto di dedurre le «spese ragionevoli» sostenute per i procedimenti giudiziari. Il messaggio concernente la Convenzione afferma che «per spese ragionevoli si intendono i costi e le spese affrontate e non gli onorari di intermediari o altre spese senza precisa destinazione»53. I costi presi in considerazione sono legati all’attività amministrativa supplementare necessaria in questi casi. L’importo dedotto mira a risarcire la Confederazione o i Cantoni e, se necessario, a coprire altri costi straordinari. L’esperienza ha dimostrato che la trattazione di questi casi genera un impiego particolare di risorse in seno all’Amministrazione.

Si ricordi per esempio che l’Amministrazione federale si sta occupando del caso Duvalier dal 1986 e che si è dedicata al caso Mobutu per 12 anni, dal 1997 al 2009. L’importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati è stato calcolato in base a queste esperienze, nonché sulla base dell’articolo sopraccitato della CNUCC. Il calcolo dell’importo da attribuire alla Confederazione sarà effettuato caso per caso e, se possibile, d’intesa con lo Stato coinvolto, in funzione del lavoro svolto e dell’importo dei valori confiscati. L’attribuzione non avviene in modo automatico. Quando ha luogo, la somma è accreditata alla Confederazione (Cassa federale) o ai Cantoni.

Spetta al nostro Consiglio decidere se l’importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati è opportuno e adeguato (cpv. 2). La valutazione sarà fatta, anche in questo caso, in funzione dell’ammontare delle somme in questione e delle nostre considerazioni politiche.

52 RS 312.4

53 Messaggio del Consiglio federale del 21.09.07 (FF 2007 6665, 6723).