Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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blocco disposto nell’ambito del procedimento sia revocato in ragione della conclusione del procedimento di assistenza.

Art. 13 – Modifica del diritto vigente

Da un punto di vista sistematico, la legge implica la modifica di due basi legali del diritto vigente.

• L’articolo 33 (Autorità inferiori) lettera b della legge del 17 giugno 2005

sul Tribunale amministrativo federale55 (LTAF) è completato con un

numero 3 (nuovo) al fine di ammettere la ricevibilità del ricorso contro la decisione di blocco disposta dal Consiglio federale in base alla presente legge. Occorre inoltre prevedere nell'articolo 35 LTAF la competenza del Tribunale amministrativo federale di giudicare su azione le richieste di confisca secondo la LRAI. Infine, è necessario introdurre nell’articolo 44 LTAF un nuovo capoverso 3. Viene così colmata una lacuna del diritto attuale, il quale non regola la questione delle spese procedurali davanti al Tribunale amministrativo federale nel procedimento promosso mediante azione.

• L’articolo 44 (Realizzazione degli oggetti confiscati) della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF)56 è modificato in modo da prevedere che la realizzazione di oggetti confiscati in virtù della LRAI abbia luogo conformemente alle disposizioni di tali leggi. Questa modifica legislativa crea un diritto di preferenza in favore dello Stato al momento dell’esecuzione della decisione di confisca e permette di escludere eventuali pretese basate sulla LEF che potrebbero toccare i beni confiscati. Tale soluzione si rifà al regime applicabile nell'ordinamento svizzero alle decisioni di confisca ai sensi degli articoli 70 e 72 CP, applicabile anche ai procedimenti di assistenza basati sull’articolo 74a AIMP57. Si eviterà che eventuali creditori che non hanno partecipato al procedimento di confisca in virtù dell’articolo 7 lettera b LRAI ostacolino in seguito l’esecuzione della sentenza di confisca facendo valere le disposizioni della LEF.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

L'avamprogetto di legge nasce dalle difficoltà del nostro Consiglio nel risolvere i casi di assistenza con gli «Stati dissestati»58. L’articolo 2 sancisce in una legge federale la nostra prassi in materia di blocco fondata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost.. La LRAI intende dar seguito ai casi di blocco da noi disposti sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. che fossero pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge. Per questo motivo l’articolo 14 prevede che la nuova legge si applichi ai valori

55 RS 173.32

56 RS 281.1

57 DTF 133 IV 215 consid. 2.

58 Vedi nota 15.