Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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Art. 11 – Ricorso

Al fine di garantire il diritto costituzionale della garanzia giudiziaria (art. 29a Cost.), la decisione con cui disponiamo un blocco è impugnabile con ricorso presso il Tribunale amministrativo federale ai sensi dell’articolo 11 dell'avamprogetto in combinato disposto con la modifica dell’articolo 33 lettera b LTAF. Si tratta di un’eccezione al principio sancito dall’articolo 189 capoverso 4 primo periodo Cost., ai sensi del quale gli atti del Consiglio federale non sono impugnabili con ricorso. Questa eccezione è giustificata dalla portata del blocco in merito a eventuali pretese protette dalla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Del resto la giurisprudenza in passato ha ammesso che un provvedimento di blocco disposto dal nostro Consiglio in forza dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione può essere oggetto di ricorso54.

Il ricorso al Tribunale amministrativo federale di principio ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Trattandosi di un provvedimento di blocco, concedere l’effetto sospensivo significherebbe invalidare l’obiettivo del procedimento poiché i beni in questione lascerebbero la Svizzera pendente il procedimento di ricorso. Per questo motivo l’articolo 11 capoverso 2 nega l’effetto sospensivo al ricorso contro la nostra decisione di blocco.

Siccome la censura dell’inadeguatezza non è ammissibile, l’articolo 11 capoverso 3 deroga all’articolo 49 lettera c PA. In effetti, l’articolo 2 lettera d dell'avamprogetto ci conferisce un vasto potere d’apprezzamento, il cui eccesso o abuso potrebbero comunque essere censurati per violazione del diritto federale (art. 49 lett. a PA).

Contro la decisione su ricorso del Tribunale amministrativo federale, è dato il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge sul Tribunale federale. Anche il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale).

Poiché la decisione sulla richiesta di confisca è pronunciata dal Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 5), è dato il ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 82 lett. a LTF).

Art. 12 – Collaborazione tra autorità

Questa disposizione intende assicurare che l’Ufficio federale di giustizia (UFG), in qualità d’ufficio competente per l’assistenza giudiziaria in materia penale, annunci tempestivamente al DFAE (Direzione del diritto internazionale pubblico, DDIP) i casi di assistenza che hanno come oggetto PPE e che in ragione dell’assenza di collaborazione dello Stato richiedente potrebbero avere un esito negativo. Su richiesta del DFAE le autorità federali o cantonali incaricate dell’esecuzione della presente legge inoltreranno il loro dossier al DFAE o al DFF. In tal modo, il DFAE disporrà segnatamente del tempo necessario per sottoporci il caso e per proporci il blocco dei fondi in questione in base alla legge prima che il provvedimento di

54 DTF 132 I 229; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 marzo 2008 nella causa C- 7589/2007.