Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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Per quanto la concerne, la Svizzera conta già circa vent'anni di esperienza pratica in materia di recupero di averi illeciti e, durante questo lasso di tempo, ha già restituito averi di provenienza illecita per un totale di oltre 1,7 miliardi di franchi. A detta degli esperti, la Svizzera riveste dunque un ruolo di primo piano per quanto riguarda il recupero degli averi. Per continuare ad attestare in tale ambito la sua posizione all’avanguardia, il nostro Paese deve tuttavia perfezionare le proprie basi legali. In questo modo, la Svizzera s’impegna in favore di un’applicazione universale delle regole e dei principi sull’assistenza giudiziaria, affinché gli averi pubblici sottratti siano restituiti, a beneficio della popolazione dei Paesi di provenienza, anche se gli Stati in questione si trovano in situazione di dissesto.
Consapevole di tale esigenza, il nostro Paese ha già adottato diversi provvedimenti sul piano internazionale. La Svizzera ha così giocato un ruolo guida nel processo di elaborazione della CNUCC, in particolare presiedendo il comitato di redazione dell’articolo 57 dedicato al recupero degli averi. Oggi, tale impegno prosegue affinché la Convenzione si sviluppi diventando uno strumento efficace della lotta alla corruzione. La Svizzera interviene parimenti in altri ambiti multilaterali, per esempio nel caso dell'IAACA. Fornisce altresì un sostegno finanziario e collabora in seno all'iniziativa StAR. La Svizzera sostiene anche l’International Center for Assets Recovery (ICAR) dell’Università di Basilea. Il centro, istituito nel 2006, si dedica al rafforzamento delle capacità del settore giuridico nei Paesi in sviluppo, con lo scopo di formare magistrati e inquirenti sulle procedure in materia di rientro di capitali. Tali iniziative e fori internazionali rappresentano, alla stregua di avvenimenti specifici come il processo di Losanna, veri e propri palcoscenici sui quali il nostro Paese può presentare il proprio impegno e convincere della sua pertinenza.
La politica elvetica concernente la lotta alla criminalità economica di PPE è stata ampliata e migliorata nell’arco degli ultimi vent'anni e costituisce attualmente un sistema coerente che poggia sui cinque pilastri qui di seguito riportati.
I. Prevenzione della corruzione
La lotta alla corruzione negli Stati con i quali la Svizzera collabora è una delle priorità della politica estera e di sviluppo elvetica. Sono per esempio adottate misure concrete nei programmi tesi a una corretta conduzione politica7. Tutti gli accordi di cooperazione contengono clausole anticorruzione.
II. Identificazione dei clienti e della provenienza del denaro
Le regole severe della legge sul riciclaggio di denaro impongono alle banche svizzere e a chiunque eroghi prestazioni finanziarie di identificare la controparte e l’avente economicamente diritto («Know Your Customer»). Il diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro prevede anche altri obblighi di chiarimento al cospetto di PPE.
7 Per esempio, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) fornisce al Mozambico un appoggio alla decentralizzazione e alla democratizzazione, un sostegno alle ONG nonché alla promozione di strutture governative decentralizzate e di strumenti di pianificazione partecipativa. Per consultare le altre attività, visitare p. es. il sito: http://www.deza.admin.ch/it/Pagina_iniziale/Paesi/Africa_Orientale_e_Centrale/Madagascar