Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 12 pagine
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5 Commenti alle varie disposizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
Per quanto concerne il campo d’applicazione proposto nel progetto in consultazione i pareri sono divergenti.
Da un lato, c’è chi sostiene il carattere sussidiario rispetto alle procedure esistenti – in particolare l’assistenza giudiziaria (I Liberali); dall’altro, numerosi partecipanti alla consultazione considerano troppo ristretto il campo d’applicazione. Un gruppo di partecipanti alla consultazione (PSS, PPD, I Verdi, le ONG Alliance Sud, Basel Institute on Governance, Trial) chiede l’applicazione della legge nei casi in cui il Paese di provenienza non possa o non voglia domandare l’assistenza giudiziaria.
Molti partecipanti alla consultazione considerano paradossale che, quale condizione preliminare, debba essere pendente un procedimento di assistenza giudiziaria, mentre lo Stato in questione si trova in una situazione di dissesto. La Svizzera stessa dovrebbe pertanto avere la possibilità di avviare un procedimento quando le autorità del Paese di provenienza non sono in grado di agire o di rispondere a un procedimento di assistenza giudiziaria svizzera, a causa di strutture statali carenti. Anche il Tribunale penale federale non considera essenziale far dipendere l’avvio di un procedimento da una domanda di assistenza e propone un’alternativa per siffatti casi.
Il Cantone di Ginevra lamenta il fatto che il campo d’applicazione della legge sia limitato a situazioni straordinarie e propone emendamenti alla legge sul riciclaggio di denaro (estensione dell’art. 6 ai beni appartenenti a PPE, artt. 8-10 dell’ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro); Ginevra lamenta inoltre che il concetto di presunzione di illiceità sia stato ripreso per essere applicato agli averi di tutte le PPE e non solo a quelli provenienti da Stati in situazione di dissesto. Gli Stati che hanno deposto un dittatore incorrono in gravi difficoltà al momento di recuperare gli averi di cui sono stati defraudati; essi sono infatti tenuti a provare l’illiceità della provenienza di detti averi, ai sensi dell’articolo 70 del Codice penale, e ciò poiché le tecniche di frode si fanno sempre più sofisticate. Inoltre, uno Stato che intende recuperare gli averi attraverso l’assistenza giudiziaria ma che non soddisfa il criterio di «Stato in situazione di dissesto» si trova svantaggiato rispetto agli Stati che soddisfano invece tale condizione.
Il Basel Institute on Governance si chiede inoltre perché, in questo contesto, la revisione del Codice penale (complemento all’art. 72 CP) sia stata respinta dal Consiglio federale e teme che il presente avamprogetto rimanga lettera morta.