Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 12 pagine

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tamente connessi ai procedimenti di confisca, e perché il Tribunale penale possiede in materia le competenze necessarie.

Prescrizione

L’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ritiene che dovrebbe essere precisato se, all’occorrenza, i termini di prescrizione previsti a livello civile siano applicabili.

Art. 6 Presunzione d’illiceità

La maggior parte dei partecipanti (PS, PPD, Cantone di Ginevra, ONG, Alliance Sud, Basel Institute on Governance) ha approvato esplicitamente l’inversione dell’onere della prova.

Questo punto è stato però criticato da altri. Secondo l’UDC e il Canton Giura, sul piano giuridico l’inversione dell’onere della prova è una procedura delicata. Dal canto loro, l’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ed economiesuisse ritengono che la presunzione è da considerarsi un’ultima ratio da applicare solo in situazioni definite in modo chiaro. L’Associazione dei banchieri privati svizzeri e il Centre Patronal rifiutano invece categoricamente l’inversione dell’onere della prova.

Anche la presa di posizione del Cantone di Zurigo allude alle condizioni dell’inversione dell’onere della prova. I criteri non sarebbero definiti chiaramente. La giurisprudenza potrebbe pertanto avere il compito di concretizzarli.

Per ciò che concerne la valutazione del livello di corruzione di un Paese, l’Associazione Svizzera dei Banchieri ritiene che la Svizzera non dovrebbe basarsi unicamente su un indice, ma prendere in considerazione il livello di corruzione in funzione dell’esperienza sul piano internazionale. Secondo economiesuisse, le autorità svizzere stesse dovrebbero stabilire il livello di corruzione e utilizzare i rapporti di organizzazioni terze solo a titolo indicativo.

In alternativa alla condizione posta all’articolo 6 capoverso 1 lettera b, il PS, i Verdi, le ONG e Alliance Sud propongono di riprendere la nozione di organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260 del Codice penale, mantenendo così la prassi giuridica attuale. Il riferimento all’articolo 260 del Codice penale garantirebbe inoltre la conformità della legge alla Costituzione e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il Basel Institute on Governance propone di mettere in relazione questo articolo con l’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro e

ter

con l’articolo 305 capoverso 2 del Codice penale. Affinché la nuova legge sia efficace, è necessario coinvolgere le istituzioni finanziarie nella sua messa a punto.