Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 40 pagine

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di organi urgentemente necessari. Dal punto di vista etico, vi sono conflitti tra la pretesa a una morte dignitosa e l’impiego razionale degli organi donati, così come tra i motivi che inducono a continuare o a interrompere i trattamenti che tengono in vita il paziente e il desiderio di poter disporre di organi donati per curare pazienti con malattie dall’esito mortale (cfr. divieto di strumentalizzazione). La prospettiva di poter disporre di organi donati non deve diventare un motivo valido per interrompere i trattamenti che tengono in vita un potenziale donatore. SEK propone quindi che, per quanto riguarda l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente in vista di una donazione di organi, venga consultata una commissione d’etica incaricata di formulare un parere. Lo stesso vale per l’accertamento con i congiunti in relazione all’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente e alla donazione di organi. L’articolo 10 va completato in tal senso.

Capoverso 7:

SBK-CES propone di non affidare al Consiglio federale il compito di stabilire la durata massima consentita per i provvedimenti medici preparatori, bensì di determinarla già nella legge.

Osservazioni dei contrari:

7 partecipanti alla consultazione sono contrari alla modifica proposta dell’articolo 10 (AG, PPC, I Verdi, HLI, KKC, SPO, ZH).

Capoverso 2:

SPO appoggia la possibilità del consenso all’adozione di provvedimenti medici preparatori da parte di una persona autorizzata a rappresentare il donatore in ambito medico, se questo corrisponde alla volontà presunta del donatore.

Capoverso 3:

KKC non è d’accordo con le modifiche proposte dell’articolo 10, perché non viene specificato cosa s'intenda precisamente per «provvedimenti medici preparatori». In particolare nei casi in cui l’adozione di simili provvedimenti si fonda sulla volontà presunta del paziente, sono indispensabili disposizioni precise sul contenuto e sulla portata di tali provvedimenti. Una regolamentazione poco chiara ha un effetto dissuasivo, perché non si comprende bene quali provvedimenti medici preparatori possono venire adottati. Manca inoltre una descrizione precisa dei termini «indispensabili» e «rischi e incomodi minimi». A queste condizioni è prevedibile un calo del numero di persone disposte a donare i propri organi.

Inoltre SPO non è d’accordo con il richiamo, contenuto al capoverso 3, al «benessere oggettivo» per il caso in cui non sia possibile conoscere la volontà presunta del donatore, in particolare anche in vista dell’accertamento del decesso. Non è chiaro cosa s'intenda per «rischi e incomodi minimi». Il fatto che proprio questa condizione contenga termini poco precisi non contribuisce a definire meglio la portata della materia da disciplinare. La valutazione dei rischi e la decisione che ne consegue non può venire affidata al medico. Se non è possibile conoscere la volontà presunta del paziente, non deve essere consentita l'adozione di provvedimenti medici preparatori. L’integrità fisica e psichica del donatore va protetta da interventi che perseguono interessi di terzi.

HLI non è d’accordo con l’interpretazione liberale del benessere oggettivo. Tale interpretazione significa una strumentalizzazione del paziente morente incapace di