Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza, ossia una violazione di un obbligo contrattuale accessorio. Il diritto al risarcimento del danno che ne risulta si prescrive secondo le regole generali previste dall’articolo 127 segg. CO, ossia in cinque anni dall’evento (art. 128 n. 3 CO). Se invece un conoscente del proprietario di casa danneggia il parchetto, si applicano le regole dell’atto illecito (art. 41 segg. CO) e di conseguenza l’articolo 60 CO che prevede un termine relativo di un anno e un termine assoluto di dieci anni. Da molto tempo nella letteratura si chiede di uniformare le regole in materia di prescrizione per le pretese di risarcimento dei danni risultanti da violazioni contrattuali ed extracontrattuali19.
2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo brevi
Sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono troppo breve il termine di prescrizione relativo di un anno, che si applica alle richieste di risarcimento extracontrattuali,20. Ma anche il termine di prescrizione assoluto di dieci anni può produrre risultati sconcertanti. Il termine di prescrizione assoluto inizia a decorrere indipendentemente dal danno e dal momento in cui il danneggiato ne viene a conoscenza; determinante è soltanto il momento in cui l’atto dannoso si verifica. È dunque possibile che nell’ambito della responsabilità extracontrattuale un diritto al risarcimento si prescriva prima che la vittima si renda conto di essere stata danneggiata. La dottrina critica in parte tale situazione specialmente nei casi in cui il danno può manifestarsi molto tempo dopo (cosiddetti danni tardivi)21. Periodi di latenza piuttosto lunghi possono verificarsi soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute; l’esempio più noto sono i danni alla salute causati dall’amianto. Anche se varie leggi più recenti tengono conto dei danni tardivi (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG, che prevede un termine relativo di tre anni e un termine assoluto di 30 anni), in numerosi casi restano applicabili i termini di prescrizione dell’articolo 60 CO. Anche la mozione summenzionata è finalizzata alla proroga di tali termini (cfr. PG n. 1.2).
2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara
a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali
In assenza di una norma speciale in materia di prescrizione, le pretese derivanti da una violazione positiva di un rapporto contrattuale22 (ad es. violazione di un obbligo contrattuale accessorio) si prescrivono, secondo l’articolo 127 CO, dopo dieci anni da quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Il momento a partire dal quale il credito diventa esigibile è controverso. Stando a una parte della dottrina un credito è esigibile dall’insorgere del danno, dato che senza un danno non può neppure esistere un credito e
19 Cfr. KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 277; PICHONNAZ, pag. 79 seg. e 93 segg.; SCHWANDER, pag. 137 segg.; KOLLER, Positive Vertragsverletzungen, pag. 1496 seg.; cfr. pure l’avamprogetto di legge federale sulla revisione e l’unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 42).
20 Cfr. ad es. GILLIARD, pag. 233 e 235.
21 Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 204; VOSER, pag. 124 segg.; KRAUSKOPF, Verjährung, pag. 114 seg. e 130 segg.; DTF 136 II 187, consid. 7.4.4.
22 La violazione positiva del contratto o l’esecuzione imperfetta di quest’ultimo include tutti i casi di esecuzione carente che non rientrano né nell’impossibilità né nel campo di applicazione delle disposizioni sull’esecuzione tardiva.