Avamprogetto ODFGP
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP.
In seguito alla separazione dei panieri dei tre stabilimenti tipo, è stato necessario definire
anche i corrispondenti prezzi di settore specifici.
Cpv. 1 lett. b
Al posto dello stato dell’indice del 1° aprile 1995, ora si utilizza l’indice dell’ottobre 2010. Sono adeguati i valori della superficie determinante per singolo posto in base agli indici
medi per gli istituti aperti risultanti dal paniere.
Adeguamento dei prezzi di settore per singolo m2 degli stabilimenti aperti.
Cpv. 1 lett. c
Al posto dello stato dell’indice del 1° aprile 1995, ora si utilizza l’indice dell’ottobre 2010. Sono adeguati i valori della superficie determinante per singolo posto in base agli indici
medi per le carceri risultanti dal paniere.
Adeguamento dei prezzi di settore per singolo m2 delle carceri.
Art. 15
Il supplemento per la sicurezza per le carceri e gli istituti chiusi ammonta a 85 000 franchi per singolo posto. Tale supplemento è applicato anche ai reparti chiusi degli stabilimenti aperti.
Ai costi supplementari per i posti del massimo livello di sicurezza, oltre al normale supplemento per la sicurezza, è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500.
Art. 16
Per l’infrastruttura minima necessaria dei seguenti piccoli stabilimenti è concesso un supplemento pari al 10 per cento dei prezzi di settore:
carceri fino a 39 posti di detenzione
stabilimenti fino a 49 posti.
Art. 17
In contropartita a quanto disposto all’articolo 16, i prezzi di settore sono ridotti del 10 per cento nel caso di stabilimenti che dispongono di 200 posti e più.
Art. 18
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per le sistemazioni esterne CCC 4 corrisponde a un importo forfetario. Tuttavia, vista l’introduzione di un paniere specifico per ciascuno dei tre stabilimenti tipo, si applicano tre differenti percentuali.
Art. 19
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per le attrezzature mobili CCC 9 corrisponde a un importo forfetario. Tuttavia, vista l’introduzione di un paniere specifico per ciascuno dei tre stabilimenti tipo, anche in questo caso si applicano tre differenti percentuali.
Art. 21
Per le superfici destinate alle attività sportive è concesso un supplemento di superficie differente in funzione dello stabilimento tipo. Dal momento che l’UFG non prescrive tassativamente superfici di questo tipo, il supplemento è concesso solo se il programma dei locali prevede superfici simili.
Art. 22
Per la costruzione di specifici locali destinati alla terapia e al trattamento nell’ambito
dell’esecuzione delle misure presso stabilimenti atti a tale scopo oppure presso stabilimenti chiusi, è concesso un supplemento speciale che varia da 3,2 a 5,2 m2 per singolo posto.
Art. 23
Per i locali destinati alla formazione, è riconosciuto un supplemento di superficie pari a 0,7 m2 per singolo posto di detenzione. Tale valore è stato fissato in base alle stime della
CDDGP, secondo cui circa un terzo dei detenuti deve avere a disposizione un’offerta formativa corrispondente.