Avamprogetto ODFGP
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine
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RU 20++
Art. 17 Riduzione dei prezzi di settore per grandi stabilimenti
(art. 20 cpv. 4 OPPM)
I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.
Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di
costruzione di un nuovo stabilimento
(Art. 20 cpv. 5 OPPM)
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento alle sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi sussidiabili del CCC 1–3 e 5 per singolo posto compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
a. 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi
b. 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti
c. 7,7 per cento per gli stabilimenti carcerari
Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di
costruzione di un nuovo stabilimento
(art. 20 cpv. 5 OPPM)
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento alle attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi sussidiabili del CCC 1–3 e 5 per singolo posto compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
a. 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi
b. 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti
c. 5,8 per cento per gli stabilimenti carcerari
Art. 20 Supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle
attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di ristrutturazione di uno stabilimento
(Art. 20 Abs. 6 OPPM)
In caso di ristrutturazione di uno stabilimento, è corrisposto un supplemento pari ai costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM3).
Art. 21 Supplemento per impianti sportivi
(art. 20a cpv. 1 OPPM)
Per i spazi destinati all’attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:
a. stabilimenti chiusi: da 0,1 a 2,3 m2 per singolo posto
3 RS 341