Avamprogetto ODFGP

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 14 pagine

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RU 20++

b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 4,8 m2 per singolo posto

c. stabilimenti aperti: da 0,1 a 3,9 m2 per singolo posto

d. stabilimenti carcerari: da 0,1 a 1,1 m2 per singolo posto.

Art. 22 Supplemento per locali terapeutici

(art. 20a cpv. 2 OPPM)

Per i locali terapeutici è versato il seguente supplemento di superficie:

a. stabilimenti chiusi: da 0,1 a 3,2 m2 per singolo posto;

b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 5,2 m2 per singolo posto.

Art. 23 Supplemento per locali destinati alla formazione

(art. 20a cpv. 3 OPPM)

Per i costi di costruzione dei locali supplementari destinati alla formazione è versato un supplemento di superficie pari a 0,7 m2 per singolo posto di detenzione.

Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore «lavoro»

(art. 20a cpv. 4 OPPM)

Il valore di superficie tipo del settore «lavoro» per le aziende artigianali che servono alla produzione industriale è aumentato come segue:

a. da 0,1 a 6 m2 per singolo posto per gli stabilimenti aperti;

b. fino a 5 m2 per gli stabilimenti chiusi.

Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di

costruzione di un nuovo stabilimento

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto di un nuovo stabilimento è:

superficie in m2 dei settori dello stabilimento tipo moltiplicato per i prezzo di settore

– più supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione

– più supplemento di superficie per gli impianti sportivi

– più supplemento di superficie per i locali terapeutici

– più supplemento di superficie per i laboratori di produzione

Totale intermedio (TI)

– più xx per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4)

– più xx per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9)

– più supplemento di sicurezza per i posti chiusi

– più supplemento di sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza