Rapporto Forfaits par place pour adulte (francese)
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 25 pagine
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Revisione dei sussidi forfetari per singolo posto
plemento per il grado di sicurezza più elevato sarà invece pari a 105 000 franchi. Il supplemento semplice sarà inoltre concesso anche per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.
Le revisioni relative ai singoli stabilimenti tipo hanno inoltre condotto alle modifiche specifiche illustrate qui di seguito.
2.7.3 Modifiche per lo stabilimento tipo «chiuso» (allegato 1-6)
Come osservato, l’adattamento maggiore dei sussidi forfetari per singoli posti è necessario nell’ambito degli stabilimenti chiusi, e più precisamente nell’ambito dell’esecuzione delle misure secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP. Tuttavia, invece di creare un nuovo stabilimento tipo per l’esecuzione di misure «chiuse» le superfici necessarie saranno integrate nello stabilimento tipo «chiuso». Le analisi effettuate hanno permesso di accertare che la superficie necessaria per l’esecuzione delle pene equivale pressappoco a quella necessaria per
l’esecuzione delle misure, con la differenza che per l’esecuzione delle misure è necessario più spazio nel settore 4 «Detenuti» e meno nel settore 7 «Lavoro». Per evidenziare meglio questa differenza il settore 4 è stato suddiviso in due sottosettori 4a e 4b. Il sottosettore 4a contiene ora tutti i locali che servono alla terapia e al trattamento dei detenuti sottoposti a misure. Il sottosettore 4b conterrà invece eventuali sale sportive con i locali connessi, come palestre, spogliatoi, sale attrezzi, ecc. Viste le loro dimensioni, anche queste superfici incidono fortemente sull’intero settore 4 e, poiché l’UFG non le richiede obbligatoriamente, vengono elencate e, se necessarie sotto il profilo aziendale, conteggiate separatamente. Il supplemento per i laboratori di produzione nel settore 7 sarà in futuro calcolato attraverso un supplemento di superficie e non più moltiplicando i costi con il fattore 1,7. Nell’ambito delle analisi si è infatti constatato che la produzione non comporta necessariamente soltanto costi supplementari per grossi macchinari e altri impianti, bensì richiede soprattutto superfici supplementari. Si terrà pertanto conto del maggiore fabbisogno mediante il calcolo della superficie. Le singole modifiche si evincono dall’allegato 1-6.
2.7.4 Modifiche per lo stabilimento tipo «aperto» (cfr. allegato 7-11)
Come si evince dalla figura 9 dell’allegato, il valore della superficie per singolo posto degli stabilimenti aperti è aumentato a 66 m2 (+ 4%), nel contempo i costi per posto sono diminuiti del 4 per cento rispetto al valore precedente dei sussidi forfetari per singolo posto. Come si evince dalla figura 9 i valori tipo definiti per questo stabilimento tipo sono stati di conseguenza corretti verso il basso. Anche per gli stabilimenti aperti in futuro la produzione non sarà più indennizzata mediante il calcolo dei costi bensì per mezzo di un supplemento per superficie nel settore 7 «Lavoro». Lo stesso vale per la costruzione di eventuali locali per lo sport, per i quali si procede in modo analogo a quanto previsto per gli stabilimenti chiusi.