Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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sviluppino in embrioni trapiantabili) tre embrioni.101 In questo modo, la Costituzione intende sostanzialmente evitare la produzione di embrioni soprannumerari nonché il loro utilizzo per scopi diversi da quello previsto.102 Al contempo, il trasferimento di tre (o più) embrioni contrasta con lo standard medico attuale (cfr. n. 1.2.3.5).

Per ragioni costituzionali, pertanto, in Svizzera si determina una forte restrizione della prassi medica della FIV. Questo vale sia per i metodi di procreazione senza DPI che per quelli con DPI. Se una donna desidera sin dall'inizio e conformemente allo standard medico che le vengano impiantati solo uno o due embrioni, ai sensi dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c possono essere sviluppati solo uno o due embrioni per ciascun ciclo. In questo modo, tuttavia, la probabilità di ottenere anche un solo embrione trasferibile per ciascun ciclo si riduce drasticamente, in particolare nel caso del metodo FIV con DPI (cfr. allegato 2, tabelle 1 e 2).

- Crioconservazione di embrioni

L'ultima parte della frase dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c limita il numero degli embrioni che possono essere sviluppati. Il relativo testo, tuttavia, non si esprime riguardo a cosa si deve fare con gli embrioni già sviluppati. Tuttavia, da questa regola sullo sviluppo degli embrioni si deduce che essa vieta la crioconservazione degli embrioni in vitro se questa avviene allo scopo di evitare una rischiosa gravidanza plurima.103 Anche qui viene nuovamente espresso l'obiettivo di evitare la produzione di embrioni soprannumerari e un loro utilizzo diverso da quello previsto. Tutti gli embrioni sviluppati devono essere trapiantati immediatamente.104 La crioconservazione degli embrioni è ammessa solo nel caso in cui gli embrioni siano stati sviluppati conformemente alla legge nell'ambito di un procedimento di procreazione ma, diversamente dal progetto iniziale, non possano essere trasferiti, ad esempio perché la donna interessata si è ammalata.

A conclusione di questa esposizione delle condizioni quadro costituzionali della DPI, si osserva quanto segue: l'articolo 119 Cost. vigente contiene una forte restrizione del numero degli embrioni che possono essere prodotti per ciascun ciclo di fecondazione, nonché il divieto di crioconservazione degli embrioni. In ragione di

101 Cfr. UFG, Conciliabilità delle analisi genetiche e morfologiche degli embrioni in vitro con l’art. 119 cpv. 2 lett. c Cost., perizia del 15 ott. 2007 e del 22 genn. 2008, GAAC 2008.14, pag. 201 segg.

102 Cfr. Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2a Ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra. 27.

103 Conciliabilità delle analisi genetiche e morfologiche degli embrioni in vitro con l'art. 119 cpv. 2 lett. c Cost., perizia del 15 ottobre 2007 e del 22 gennaio 2008, GAAC 2008.14 (pag. 201 segg.), pag. 212; DTF 119 Ia 460, consid. 11b; Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali, del 20 novembre 2002, FF 2003, pag. 1163 segg., n. 1.4.2.2.3; Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2a Ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 33. In modo corrispondente, la LPAM vieta la conservazione degli embrioni (art. 17 cpv. 3).

104 Sebbene la coppia, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LPAM, deve dichiararsi disposta sin dall'inizio, in presenza del rischio di una gravidanza plurima, ad accettare anche la nascita di gemelli, il trasferimento di più embrioni non può comunque essere eseguito contro la volontà della donna interessata.