Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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queste indicazioni costituzionali, in Svizzera un'autorizzazione della DPI secondo lo stato attuale della prassi medica è di fatto impossibile.
1.4.1.3 Garanzie dei diritti fondamentali interessate dalla DPI
La protezione dell'embrione e, quindi, la domanda se già l'embrione in vitro rientri nella sfera di protezione dei diritti fondamentali, è stata oggetto di numerosi e ricorrenti dibattiti controversi in Svizzera, nello specifico in relazione alla garanzia della dignità umana, del diritto alla vita e alla garanzia della libertà personale. A questo riguardo viene sostenuta sia l'opinione che l'embrione goda di una protezione dei diritti fondamentali di portata pari a quella riconosciuta a una persona già nata, sia l'opinione contraria, ossia che all'embrione in vitro, in quanto «ammasso di cellule», non spetti alcuna protezione dei diritti fondamentali. A livello costituzionale, finora in Svizzera ha prevalso una posizione di mediazione: all'embrione in vitro viene effettivamente riconosciuta una certa protezione derivante dai diritti fondamentali; la titolarità dei diritti fondamentali degli embrioni in vitro non è tuttavia desumibile dalla Costituzione; pertanto, all'embrione in vitro non spetta una protezione derivante dai diritti fondamentali di portata pari a quella riconosciuta ad una persona già nata.105 Questa conclusione vale per tutti i diritti fondamentali che saranno menzionati qui di seguito in relazione alla protezione degli embrioni.
1.4.1.3.1 Dignità umana (art. 7 Cost.)
Il contenuto normativo della dignità umana non può essere determinato in modo univoco e definitivo. A questo riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che la dignità umana è il «valore, in ultima analisi, intrinseco e intangibile dell'uomo e degli esseri umani», laddove di importanza cruciale è in particolare il «riconoscimento del singolo nel suo valore intrinseco e nella sua singolarità ed eventuale diversità».106 La dignità umana, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ha da una parte il carattere di un «principio conduttore per qualunque attività statale» e, come fondamento dei diritti di libertà, serve al suo orientamento e alla sua concretizzazione. Dall'altra parte, tuttavia, l'articolo 7 Cost. deve essere considerato anche come un diritto fondamentale quadro, poiché «in condizioni di natura particolare, la dignità umana può acquisire un valore intrinseco autonomo».107
Nella sua forma parziale di diritto fondamentale quadro e in quanto diritto soggettivo e protetto in modo assoluto, dalla dignità umana tuttavia non è possibile
105 Cfr. Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berna 2007, pag. 52 seg.; dalla prospettiva della protezione della personalità in base al diritto civile cfr. Dominique Manaï, L'embryon face au droit: une entité polymorphe à géométrie variable, in: Jusletter
19 gennaio 2009, cifra 62; Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (LRE), FF 2003 1163, n. 1.4.2.1.1.
106 DTF 132 I 49, consid. 5.1.
107 DTF 132 I 49, consid. 5.1.