Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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dedurre direttamente alcunché per l'embrione in vitro.108 Quest'ultimo non è infatti titolare della dignità umana. Partecipa comunque alla dignità umana, sebbene la misura di tale partecipazione non sia chiara.
Nonostante la dignità umana venga pronunciata come principio costituzionale soprattutto in relazione con la protezione dei primi stadi della vita umana, rimane relativamente incerto quali obblighi di tutela concreti derivino dalla tutela della dignità umana nel trattamento dell'embrione in vitro.109 Vi è consenso unicamente riguardo al fatto che quest’ultimo non può essere trattato come una semplice cosa. Al contrario occorre decidere, attraverso una ponderazione degli interessi, dove debbano essere fissati con esattezza i confini - oltre a quelli espressamente menzionati nell'articolo 119 Cost. - nel campo della medicina riproduttiva.110
In riferimento alle domande poste all'inizio del capitolo in merito all'ammissibilità e alle condizioni quadro della DPI, occorre innanzitutto osservare che i principi menzionati nell'articolo 119 Cost. sono da intendersi per larga parte come la concretizzazione dei contenuti dell'articolo 7 Cost. Ciò che è ammesso ai sensi dell'articolo 119 Cost. non può pertanto violare l'articolo 7 Cost. Questo porta ai seguenti risultati:
- Ammissibilità fondamentale della DPI:
L'interpretazione dell'articolo 119 ha mostrato che esso non vieta la DPI e che è compito del legislatore decidere in merito all'ammissibilità della DPI. Il riconoscimento del fatto che l'embrione in vitro partecipa alla dignità umana non produce alcun cambiamento nel risultato dell'interpretazione dell'articolo 119 Cost., poiché la portata di tale partecipazione non è chiaramente circoscritta. Dall'articolo 7 Cost., pertanto, non è possibile dedurre nulla di più di quanto è possibile dedurre dall'articolo 119 Cost. in merito all'ammissibilità fondamentale della DPI.
- Indicazioni ammissibili:
L'embrione in vitro partecipa alla dignità umana e non può essere trattato come una semplice cosa. A questo si contrappone il diritto fondamentale alla libertà personale della coppia interessata, la quale può realizzare il proprio desiderio di un figlio (non colpito da una grave malattia o, a seconda dell'indicazione, non portatore di un'altra caratteristica) solo attraverso la DPI.111 A fronte della situazione conflittuale fra il diritto di protezione, derivante dalla dignità umana, dell'embrione in vitro e la libertà personale della coppia interessata, l'articolo 119 Cost. prescrive espressamente le indicazioni ammissibili per l'esecuzione di un metodo di procreazione
108 Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2a Ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 14.
109 Cfr. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 307 segg., 339.
110 Cfr. messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (LRE), FF 2003 1163, n. 1.4.2.1.1, con ulteriori rimandi.
111 In giurisprudenza si sottolinea talvolta che il fatto di considerare la dignità umana come principio costituzionale non può produrre una restrizione delle posizioni a livello di diritti fondamentali; in quest'ottica, una ponderazione degli interessi, tutelati a livello di diritti fondamentali, della coppia interessata con il valore intrinseco dell'embrione sarebbe inammissibile, cfr. Bernhard Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 472 segg.