Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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(infecondità e impedimento della trasmissione di una grave malattia). In questo modo, questa norma costituzionale chiarisce che l'utilizzo del metodo di procreazione adempie al diritto di protezione dell'embrione nell'ambito di queste indicazioni. Ne consegue che, nel quadro delle medesime indicazioni e nell'osservanza della dignità umana come diritto fondamentale e come principio costituzionale, l'esecuzione di una DPI debba essere ammissibile. Altrimenti dall'interpretazione dell'articolo 119 Cost. sarebbe scaturito un divieto della DPI indipendentemente dall'indicazione scelta.

Successivamente si pone l'interrogativo riguardo alla presenza, nell'articolo 7 Cost., di affermazioni relative all'ammissibilità di altre possibili indicazioni per l'esecuzione della DPI (impedimento di una trisomia, selezione di un «bambino salvatore», selezione del sesso senza correlazione a una malattia o altri tipi di selezione privi di rilevanza per la salute).

Presumibilmente, la partecipazione dell'embrione alla dignità umana risulta compromessa nel caso in cui vengano eseguiti esami non attinenti al suo stato di salute. Tali esami contrasterebbero anche con lo scopo parziale dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost., che (in considerazione della dignità umana) vieta l'utilizzo di tecniche della medicina della procreazione per preformare determinati caratteri dell'embrione ai fini di una selezione eugenetica positiva. Inoltre, a questo riguardo occorre osservare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana in riferimento all'utilizzo della biologia e della medicina112, il cui articolo 14 vieta l'uso di tecniche di assistenza medica alla procreazione volte a scegliere il sesso del nascituro, se non allo scopo di evitare una grave malattia ereditaria legata al sesso (cfr. n. 1.8.2). Risulterebbe pertanto fortemente incerto se l'esecuzione di una DPI solo ed unicamente per la scelta del sesso dell'embrione possa essere conciliabile con la sua dignità, ma anche con la dignità umana come principio costituzionale. Lo stesso vale per l'esecuzione di una DPI allo scopo di scegliere altre caratteristiche non rilevanti per lo stato di salute.

Diversa appare la situazione in cui la DPI, pur essendo eseguita con un'indicazione medica per l'embrione in vitro interessato (ossia allo scopo di selezionare un embrione non colpito da una determinata malattia), non riguarda né una malattia grave né una malattia ereditaria. In questi casi si tratta comunque della salute del bambino ed occorre considerare che, secondo il diritto vigente, la diagnosi prenatale è ammissibile a condizione che serva ad accertare la presenza di una caratteristica dell'embrione rilevante per la salute dello stesso (cfr. art. 11 LEGU).

Estremamente complessa è la valutazione della partecipazione dell'embrione alla dignità umana in correlazione alla DPI per generare un «bambino salvatore». A tale riguardo, è sicuramente importante considerare se, contemporaneamente, anche nell'embrione sottoposto a esame genetico si voglia evitare una malattia, oppure se lo scopo sia soltanto quello di curare una malattia di tipo non genetico nel fratello/sorella. Tuttavia, persino nel caso in cui nell'embrione sottoposto a esame genetico si voglia evitare una malattia, la DPI implica comunque l'eliminazione di embrioni sani motivata unicamente dall'incompatibilità tissutale con il fratello/la sorella nato/a.

112 RS 0.810.2.