Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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dall’impresa con la pratica illecita (art. 49a LCart). Il profitto aziendale derivante da un cartello va distinto dai vantaggi pecuniari conseguiti dalle persone che hanno provocato, commesso o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedito una violazione della legislazione sui cartelli. L’attuale concezione della legge presenta in questo punto una lacuna, che altri Paesi hanno colmato con vari strumenti. Se viene accertata la partecipazione di un’azienda a un accordo orizzontale sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone, il Tribunale federale della concorrenza deve anche poter confiscare26 eventuali valori patrimoniali che una persona fisica ha ottenuto provocando, commettendo o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedendo un’infrazione di cui all’articolo 49a in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 3 (art. 52b cpv. 1 LCart). Tali valori patrimoniali potrebbero essere ottenuti, ad esempio, se il dirigente o il collaboratore coinvolto avesse beneficiato di uno stipendio o di bonus più elevati in virtù dei buoni risultati aziendali, realizzati a loro volta con una violazione del diritto in materia di cartelli. La confisca di valori patrimoniali proposta all’articolo 52b LCart, strutturato sulla base della disposizione dell’articolo 35 LFINMA, ha un carattere compensativo, ma non riparatorio.

La possibilità della confisca non dev’essere invalidata dalla difficoltà di calcolare l’importo da confiscare. Per questa ragione, il Tribunale federale della concorrenza può stimare l’ammontare dei valori patrimoniali da confiscare qualora quest’ultimo non sia calcolabile oppure lo sia solamente con un onere sproporzionato (art. 52b cpv. 2 LCart).

Analogamente alla disposizione della LFINMA, il diritto di confisca si prescrive dopo sette anni (art. 52b cpv. 3 LCart).

Articolo 53 Procedura

[Procedura in caso di sanzioni amministrative nei confronti di imprese e di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

Considerazioni generali

L’articolo 53 riprende l’attribuzione delle competenze prevista finora nel capoverso 1, ma contiene anche una serie di disposizioni procedurali applicabili sia all’esame di pratiche aziendali passibili di sanzioni secondo gli articoli 49a – 52, sia alle procedure che dispongono provvedimenti amministrativi contro persone fisiche secondo gli articoli 52a e 52b.

Competenza

La competenza di ordinare provvedimenti amministrativi deve essere affidata a un’autorità specializzata27 ed essere inoltre strettamente coordinata con la procedura nei confronti dell’impresa (art. 49a LCart)28. Viene quindi proposto – nel quadro

26 Per quanto riguarda la formulazione come disposizione potestativa, rinviamo ai commenti all’art. 52a.

27 Cfr. perizia giuridica Heine/Roth, II. 3.a.

28 Cfr. qui di seguito, coordinamento con la procedura nei confronti dell’impresa.