Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
istituzionale previsto secondo la consultazione del 30 giugno 201029 – di affidare questa competenza al Tribunale federale della concorrenza, che decide su una proposta dell’Autorità della concorrenza (art. 53 cpv. 1 e 2 LCart); quest’ultima svolge il ruolo di organo d’inchiesta e di proposta. Il quadro istituzionale risulta quindi perfettamente adeguato, sia per le sanzioni amministrative a carico dell’impresa sia per i provvedimenti amministrativi a carico di persone fisiche.
Si può esitare sulla scelta della legislazione procedurale. Anche se i provvedimenti amministrativi previsti nel presente avamprogetto fossero assimilati ad «accuse penali» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo30, la questione della qualificazione come accusa penale resterebbe completamente distinta da quella del diritto procedurale che il legislatore nazionale sceglie. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti stabilito che autorità amministrative od organi non giudiziari che deliberano in prima istanza possono infliggere sanzioni penali senza infrangere l’articolo 6 § 131.
È altamente auspicabile che l’autorità che tratta due procedure parallele per la stessa fattispecie applichi una legislazione uniforme. Di conseguenza, dal momento che la legge sulla procedura amministrativa (PA) continua ad essere applicata nel quadro delle procedure contro le imprese (art. 39, 53 cpv. 1 LCart)32, per i provvedimenti amministrativi secondo gli articoli 52a e 52b dell’avamprogetto LCart33 dovrebbe applicarsi lo stesso diritto procedurale.
Coordinamento con la procedura nei confronti dell’impresa
Uno dei principali vantaggi della variante «sanzioni amministrative» è la possibilità di riunire nelle mani della stessa autorità due procedure, quella a carico dell’impresa e quella rivolta nei confronti delle persone fisiche34.
La persona fisica non ha uno status particolare nella procedura a carico dell’impresa e viceversa. Si tratta di due accusati «perseguiti» simultaneamente, ma con un fine distinto e con conseguenze giuridiche diverse.
La situazione della persona fisica che rappresenta l’impresa è tuttavia delicata. Dal momento che essa stessa può essere oggetto di una procedura che porta all’imposizione di una sanzione, può trovarsi in un conflitto d’interesse tra il proprio interesse e quello dell’impresa che rappresenta. Inoltre rischia di essere indotta, nella sua veste di rappresentante, a fare dichiarazioni che potrebbero esporla al rischio di provvedimenti a suo carico.
Pertanto le va riconosciuto il diritto di non deporre nel caso in cui la deposizione potrebbe avere un effetto «auto-incriminante» per se stessa. Non può invece rifiutare di partecipare alla procedura a carico dell’impresa e di rispondere alle domande
29 Se necessario, si appurerà in seguito in che misura tali provvedimenti potrebbero essere emanati nell’ambito del sistema istituzionale attuale.
30 Cfr. ad es. Couredh Zaicevs c. Lettonie du 31 juillet 2007, req. 65022/01, § 31.
31 Couredh Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, req. 73053/01, § 43.
32 Cfr. rapporto esplicativo del 30 giugno 2010, punto 1.2.7.
33 L’applicazione delle garanzie convenzionali resta sempre riservata, cfr. 1.1.4.
34 Cfr. sopra, paragrafo Competenza.