Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

programmi di conformità più ampi che non nelle imprese più piccole, in cui la direzione solitamente delega poche competenze ed è perciò spesso attiva in prima persona nell’esercizio di operazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza. Vista la varietà delle attività aziendali, per il legislatore è pressoché impossibile stabilire direttive vincolanti e dettagliate sull’adeguatezza dei programmi di conformità. È indubbio che le autorità e i tribunali avranno un vastissimo margine di apprezzamento a questo proposito. Non appena ci sarà una giurisprudenza consolidata, occorrerà esaminare se il Consiglio federale o l’Autorità della concorrenza devono disciplinare, rispettivamente in un’ordinanza o in una comunicazione, le condizioni di base che i programmi di conformità devono soddisfare affinché l’impresa possa beneficiare di una riduzione della sanzione.

2.2 Variante A: Provvedimenti amministrativi

Articolo 52a Divieto di esercitare l’attività professionale

Secondo il punto 2 della mozione Schweiger, è necessario un ulteriore complesso di strumenti per intervenire contro gravi disfunzioni del mercato svizzero dovute a una violazione della legge sui cartelli. La legislazione attuale non offre, in caso di violazioni che compromettono in modo serio o addirittura danneggiano la concorrenza, la possibilità di intervenire né in maniera preventiva né repressiva contro le persone fisiche che agiscono per conto di una determinata impresa. In molti Paesi le autorità competenti hanno invece a disposizione strumenti d’intervento a doppio raggio.

La variante A contiene una soluzione preventiva, vale a dire il divieto di esercitare l’attività professionale. L’effetto preventivo è dato dal fatto che permette di allontanare, per un certo periodo, dirigenti e collaboratori che hanno già partecipato a limitazioni illecite della concorrenza (e rappresentano quindi un pericolo maggiore per il futuro) dalla cerchia di persone che ha mostrato la tendenza a tenere comportamenti contrari alla normativa sui cartelli, come ad esempio la conclusione di accordi anticoncorrenziali. Anche in altri ambiti giuridici viene attribuita alle autorità la facoltà di allontanare determinate persone dalle proprie funzioni in un’azienda a scopo cautelativo (ad es. art. 33 LFINMA, art. 20 cpv. 1 LRD, art. 51 cpv. 2 lett. c, f e g LSA). Pertanto in futuro anche il Tribunale federale della concorrenza dovrà avere la facoltà di vietare totalmente o in parte l’esercizio dell’attività professionale a chiunque abbia provocato, commesso o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedito una violazione particolarmente grave del diritto in materia di cartelli.

Per violazioni particolarmente gravi si intendono i cartelli orizzontali hard core quali, ad esempio, gli accordi di appalto. Se un’impresa partecipa a una limitazione della concorrenza di questo genere, il Tribunale federale della concorrenza può, su proposta dell’Autorità della concorrenza, vietare totalmente o in parte alla persona responsabile l’esercizio dell’attività professionale presso le imprese facenti parte dell’accordo per una durata fino a cinque anni. Ciò dovrà essere collegato alle fattispecie rilevanti per il perseguimento di imprese (art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 49a cpv. 1 LCart). Il collegamento chiarisce che i provvedimenti amministrativi possono essere disposti per qualsiasi accordo di cartello illecito, vale a dire anche in caso di un accordo di cartello notevole e non giustificato da motivi di