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Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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efficienza economica. L’illiceità dell’accordo deve invece essere certa. Di conseguenza, conformemente all’articolo 53a capoverso 4 lettere a–c, non possono essere disposti provvedimenti amministrativi contro persone fisiche se, a seguito di una notifica secondo l’articolo 49a capoverso 4, non vi è sanzione per l’impresa oppure se la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta oppure, infine, se il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8 (art. 49a cpv. 3) Sono perseguibili l’istigazione, la partecipazione e l’omissione. Qualora non siano state impedite violazioni particolarmente gravi del diritto sui cartelli, occorre esaminare nel singolo caso se è stata commessa un’omissione, in altre parole se non è stato rispettato un obbligo contrattuale (ad es. del contratto di lavoro) o legale.

Le misure qui proposte non sono ostacolate dal fatto che il divieto totale o parziale di esercitare l’attività professionale presupponga solitamente, secondo il diritto amministrativo, attività professionali o commerciali soggette a vigilanza. Infatti, al posto di una vigilanza generale teoricamente molto intrusiva è previsto, nel rispetto del principio di proporzionalità, un controllo subordinato, pubblico e puntuale se su un determinato mercato il buon funzionamento dell’economia è stato alterato da una violazione della normativa sui cartelli. Il nuovo divieto, di diritto amministrativo, di esercizio della professione previsto nella LCart si differenzia però dall’interdizione, di diritto penale, dell’esercizio di una professione secondo l’articolo 67 CP: con il divieto di esercitare l’attività professionale a tempo determinato di cui all’articolo 52a LCart si reagisce a un pericolo concreto e/o a un’alterazione della funzionalità dell’economia a tutela di altre imprese e dei consumatori. Il nuovo provvedimento amministrativo tiene conto anche delle riserve espresse a suo tempo dalla Commissione di esperti in merito all’articolo 67 CP, in particolare il fatto che, con riferimento agli operatori economici polivalenti, l’attività vietata sarebbe purtroppo descritta in modo impreciso25. Il divieto di esercitare un’attività professionale previsto nella LCart è infatti direttamente connesso alla compromissione della concorrenza dovuta a una violazione della legislazione sui cartelli, sulla quale esiste una vasta letteratura (prevedibilità) e il divieto di esercizio dell’attività è limitato alle funzioni svolte presso le imprese che partecipano all’accordo illecito (principio di proporzionalità). Inoltre, si presuppone che le autorità competenti secondo la legislazione sui cartelli abbiano una maggiore familiarità e conoscenza specifica del settore rispetto a quanto previsto all’articolo 67 CP.

La proposta di estendere il divieto a tutte le imprese del settore in cui è stata riscontrata la violazione, vale a dire anche a quelle che non hanno partecipato al cartello, è stata respinta in quanto sarebbe pressoché impossibile proibire l’assunzione di determinati collaboratori a imprese che non hanno partecipato al cartello e quindi non sono nemmeno coinvolte direttamente nella procedura. Inoltre è probabile che una persona soggetta a tale divieto in una di queste imprese non riprenda lo stesso ambito di attività in cui operava presso l’impresa coinvolta nel cartello. Infine va considerato il fatto che la legge sui cartelli concerne il mondo economico in tutta la sua ampiezza e non si limita a un settore sotto vigilanza. In compenso, sebbene manchi una delimitazione del settore, va considerato il fatto che emergono effetti economici solo se un cartello orizzontale raggruppa un numero sufficiente di opera-

25 Rapporto sulla revisione del Codice penale, parte generale, 1993, pag. 92 e segg.