Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
tori di un mercato, vale a dire solo se la «delimitazione del settore» avviene attraverso il cartello stesso. Per definizione, si tratta di una delimitazione del mercato più ristretta che non in un settore sotto vigilanza. Inoltre non si tratta di un divieto di esercitare l’attività in un ramo particolarmente sensibile e pertanto già delimitato e soggetto a vigilanza. Semmai deve essere salvaguardato il principio di proporzionalità rispetto all’interdizione penale dell’esercizio di una professione, che vale per tutti i settori economici. Secondo l’articolo 67 CP la disposizione di tale interdizione presuppone la condanna, per un crimine o un delitto, a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere. Il divieto totale o parziale di esercitare l’attività professionale riguarda un’attività specifica o attività analoghe e può durare da sei mesi a cinque anni. Dal momento che per tale misura amministrativa non deve essere dimostrato un crimine o un delitto, il divieto di esercizio dell’attività professionale previsto nella legislazione sui cartelli deve essere definito in modo più restrittivo. Non applicandosi a una professione, bensì solo ai dirigenti e ai collaboratori delle ditte che hanno partecipato a un accordo di cartello, occorre spezzare in primis le reti di contatti esistenti tra i responsabili delle varie imprese e dannose nei confronti della concorrenza.
I requisiti di precisione della norma vengono osservati con il fatto che sono rivolti contro la persona fisica che ha provocato, commesso o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedito l’infrazione. Per ragioni legate al rispetto del principio di proporzionalità, la durata massima del divieto di esercitare l’attività è limitata a cinque anni. L’attività viene vietata totalmente o in parte presso le imprese di cui è stata accertata la partecipazione a un accordo illecito. La durata, il tipo e l’entità del divieto di esercitare l’attività dipendono dalla necessità concreta di tutelare il mercato in questione e devono essere in ogni caso conformi al principio di proporzionalità. Occorre inoltre ponderare di caso in caso la probabilità e l’eventuale effetto nocivo di future violazioni della legislazione sui cartelli rispetto alle perdite reali che potrebbero derivare dal divieto concreto di esercizio dell’attività.
Secondo l’articolo 52a capoverso 1 il Tribunale federale della concorrenza, su richiesta dell’Autorità della concorrenza, può vietare parzialmente o totalmente l’esercizio di un’attività professionale presso le imprese che hanno partecipato all’accordo illecito (…) (e, secondo l’art. 52b cpv. 1 “i valori patrimoniali […] possono essere confiscati”). La formulazione potestativa delle disposizioni (può, possono) non esenta certo dall’obbligo di verificare in modo sistematico se sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 52a e 52b, tuttavia offre la possibilità, se non addirittura l’obbligo, di rinunciare in determinati casi ai provvedimenti amministrativi contro le persone fisiche. Per decidere, in particolare per esaminare la proporzionalità, vale a dire se il divieto di esercitare un’attività pronunciato contro determinati collaboratori sia necessario per garantire la concorrenza efficace, occorre valutare positivamente il giudizio dei collaboratori, il quale può assumere la forma dell’autodenuncia o della cooperazione con le autorità.
Articolo 52b Confisca di valori patrimoniali
Già sulla base del diritto vigente, in sede di determinazione della sanzione contro un’impresa dev’essere tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno realizzato