Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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poste dall’autorità d’inchiesta se le domande poste e le informazioni richieste non possono avere effetti sulla sua responsabilità personale. Pertanto devono essere fornite indicazioni sulla formazione dei prezzi o sulla creazione di accordi fintanto che non portano a un’imputazione personale. La situazione resta delicata, poiché le indicazioni sull’evoluzione temporale dei prezzi possono facilmente essere il risultato delle discussioni che hanno portato alle variazioni di prezzo. È ovvio che, riconoscendo al rappresentante il diritto di non rispondere alle domande che potrebbero avere un effetto sulla propria responsabilità, ciò non gli impedisce di rispondere dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze che le sue risposte potrebbero avere sulla sua situazione personale.
Svolgimento della procedura
Il capoverso 1 descrive la sequenza prevista: l’inchiesta è condotta dall’Autorità della concorrenza, al termine della quale il dossier viene trasmesso al Tribunale federale della concorrenza che delibera in merito.
Il capoverso 2 precisa il contenuto del dossier trasmesso dall’Autorità della concorrenza.
In linea di massima la procedura a carico di un’impresa è diversa da quella rivolta contro una persona fisica, il capoverso 3 permette tuttavia di unificare le due procedure qualora si apra un’inchiesta nei confronti di un’impresa e una nei confronti di una persona per fattispecie identiche o connesse tra di loro. Tale decisione può essere presa sia nel corso dell’inchiesta (dall’Autorità della concorrenza) sia nella fase del giudizio. Secondo l’opinione prevalente della dottrina, non è prevista la possibilità di impugnare questa decisione. Si tratta senz’altro di una soluzione discutibile, poiché la posta in gioco è elevata. Tuttavia, l’esclusione della possibilità di ricorso è in linea con la procedura penale unificata (cfr. art. 30 CPP, Schmid, Handbuch n. 1505 segg).
Il capoverso 4 stabilisce che gli articoli 39–44a della legge si applicano alle procedure condotte in virtù del presente articolo.
2.3 Variante B: Sanzioni penali
Articolo 53a Partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla
ripartizione per zone tra concorrenti
Considerazioni generali
Se per l’attuazione della mozione Schweiger il legislatore ricorre allo strumento delle sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, ciò sottolinea il fatto che gravi violazioni della normativa sui cartelli non sono reati di poco conto, bensì dei reati contro l’ordine pubblico, di conseguenza rientra nell’interesse della collettività prevedere sanzioni efficaci. Si tratta di tutelare, attraverso il diritto penale, la concorrenza efficace e, in particolare, la sua funzionalità e la sua importanza per la società e l’individuo. Una soluzione del genere rientra nella linea scelta per altri beni giuridici sovraindividuali, come ad es. per la tutela di interessi comuni sancita nell’articolo 305bis CP sul riciclaggio di denaro (DTF 129 IV 322). La minaccia di