Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

sanzioni penali contro le persone fisiche dovrebbe contribuire ulteriormente a evitare violazioni al diritto sui cartelli.

La nuova norma penale per le persone fisiche limita la punibilità alla partecipazione ad accordi orizzontali, vale a dire ad accordi tra imprese collocate allo stesso livello economico e, nello specifico (analogamente al sanzionamento delle imprese secondo l’art. 49a), ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone. Infatti nel frattempo è stato appurato che tali cartelli orizzontali hard core producono effetti particolarmente dannosi per la concorrenza. Il fatto che le sanzioni penali siano previste solo per le pratiche particolarmente gravi non impedisce di prevedere sanzioni inferiori al livello penale applicabili soltanto all’impresa per sanzionare il carattere riprensibile più modesto degli accordi verticali. Nel campo della responsabilità delle imprese ciò avviene de lege lata attraverso una sanzione amministrativa degli accordi verticali. Tale distinzione non costituisce una particolarità giuridica svizzera, si riscontra infatti anche nei caratteri fondamentali dei Paesi limitrofi, quali ad es. la Germania.

Il nuovo reato è concepito come un reato di pericolo astratto. Un’alternativa, a prima vista sensata, vale a dire la combinazione della norma penale con l’articolo 5 capoverso 3 LCart si esclude da sé. All’eventualità di una fattispecie penale legata in maniera accessoria al diritto amministrativo si oppongono due ragioni: finché viene mantenuta la presunzione di soppressione della concorrenza nell’articolo 5 capoverso 3 LCart, una tale infrazione implicherebbe una deroga al principio in dubio pro reo che il diritto svizzero in materia di sanzioni penali non ammetterebbe. Anche il fatto di associare la norma penale a nozioni giuridiche indeterminate violerebbe il principio di precisione della norma giuridica (art. 1 CP), poiché la legge non descrive in dettaglio la rilevanza (ovvero quanto notevole sia l’intralcio alla concorrenza) e i vantaggi in termini di efficienza. Come evidenziato nella perizia Heine/Roth35, questi criteri economici attribuiscono al potere esecutivo e alle istanze giudiziarie l’importante funzione di creazione e configurazione del diritto. Considerando la necessità di una prevedibilità delle sanzioni, determinata dalla profondità d’intervento delle pene detentive, ciò sarebbe intollerabile in uno Stato di diritto. Dal momento che il principio di precisione della norma giuridica non va inteso in maniera rigida, bensì come un principio di ottimizzazione rispetto al programma legislativo in corso, ai destinatari della norma e alle conseguenze giuridiche36, l’articolo 5 LCart può essere applicato senza riserve alla sanzione delle imprese. In caso di incertezze giuridiche, l’impresa (quindi indirettamente anche i collaboratori coinvolti) può ricorrere alla procedura di opposizione.

Di conseguenza il perseguimento penale delle persone fisiche può essere concepito solo sotto forma di un reato di pericolo astratto. Il legislatore considera gli accordi orizzontali in materia di concorrenza molto pericolosi già di per sé, pertanto li proibisce in linea generale. La valutazione di una pratica può tuttavia non risultare semplice: il non trattamento di un segmento geografico del mercato può essere frutto di accordi tra concorrenti, ma anche derivare da un calcolo dei costi di trasporto da

35 Perizia Heine/Roth, II. 1. a. aa

36 Cfr. i giudici nominati recentemente alla Corte costituzionale tedesca Hassemer/Dallmeyer, Gesetzliche Orientierung im deutschen Recht der Kartellgeldbussen und das Grundgesetz, 2010, 21 segg.