Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

persone non menzionate nell’articolo 29 CP, ad esempio i collaboratori del middle e low management che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 29 CP, si fa riferimento all’articolo 26 CP (Partecipazione a un reato speciale). Ciò significa che tali persone hanno agito soltanto come complici (art. 25 CP), di conseguenza devono essere puniti con una pena attenuata. L’articolo 26 della nuova parte generale ha chiarito la confusione esistente attraverso una semplice regolamentazione.

Omissioni

La mozione Schweiger mira all’introduzione di sanzioni penali per le persone fisiche che partecipano «attivamente» ad accordi di cartello. Ciò non esclude la punibilità per omissioni gravi e contrarie a un obbligo. Secondo i requisiti dell’articolo 11 CP vi è punibilità per i dirigenti che non impediscono ai propri subalterni di commettere violazioni della normativa sui cartelli37. I casi gravi di mancato impedimento di tali violazioni sono equiparati, a livello di valutazione, alla partecipazione attiva. Non vi sono motivi evidenti per derogare, in materia di cartelli, da questo principio generale del diritto penale svizzero. L’obbligo riguarda tutte le persone con compiti dirigenziali sostanziali. In base al diritto penale, sono chiamati a rispondere non solo le persone di cui all’articolo 29 CP, bensì, in seguito all’importanza che assumono ora le misure di conformità, anche il responsabile della conformità (compliance officer).

Negligenza

Secondo la mozione Schweiger, la punibilità si limita alle violazioni intenzionali38. Non ci si deve aspettare lacune scioccanti in materia di punibilità, tanto più che la punibilità intenzionale racchiude anche i casi in cui l’autore mette in conto la possibilità di una violazione della normativa sui cartelli. A livello pratico potrebbe essere importante tuttavia il caso di violazione, per negligenza, dell’obbligo di vigilanza. Se la punibilità si estendesse anche ai casi di cosiddetta negligenza inconsapevole, risulterebbe sproporzionata. Anche per questo la punibilità all’estero si estende solo occasionalmente ai casi di negligenza: spesso la legge esclude le forme lievi e richiede espressamente una negligenza grave. Il sistema penale svizzero non conosce finora una soluzione di questo genere, che di per sé sarebbe preferibile.

Articolo 53a capoverso 2

L’articolo 53a LCart è volto a impedire che imprese collocate allo stesso livello economico concludano accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone compromettendo la concorrenza. Trattandosi di un reato di pericolo astratto, viene introdotto un divieto per se per le persone fisiche. In tal senso non è necessario dimostrare l’abuso né la limitazione della concorrenza. La configurazione come reato di pericolo astratto include potenzialmente gli atti che precedono la realizzazione del contenuto dell’accordo, compromettendo quindi concretamente la concorrenza o limitandola a tutti gli effetti. In quest’ottica la nuova fattispecie di pericolo

37 Sono applicabili i principi di responsabilità del padrone di azienda come sono stati sviluppati dal Tribunale federale, cfr. DTF 96 IV 155, Bührle e DTF 122 IV 103, von-Roll.

38 Cfr. anche Heinemann, loc. cit., 615.