Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

cazione del diritto, un requisito essenziale per l’introduzione di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, ma in questa forma risulta nuovo nell’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso42.

Nell’attuale procedura in materia di cartelli le imprese che si autodenunciano possono beneficiare del sistema del bonus, che include la possibilità di un’esenzione totale dalle sanzioni. Questo strumento, introdotto nella LCart in occasione dell’ultima revisione, è riconosciuto a livello internazionale per incrinare la stabilità dei cartelli e in questi anni si è dimostrato molto valido. Valutando le varianti di attuazione per il sanzionamento penale delle persone fisiche e la loro compatibilità con il sistema del bonus emerge il seguente dilemma:

- Qualora il sistema del bonus continui a funzionare per le imprese che si autodenunciano, in caso di un eventuale sanzionamento delle persone fisiche occorre prevedere obbligatoriamente un sistema identico anche per le persone che collaborano a rilevare e a eliminare una limitazione della concorrenza (o misure di effetto analogo, quali monopoli di denuncia, divieti di utilizzazione dei mezzi di prova, ecc.). L’introduzione di un programma di clemenza di questo genere violerebbe però i principi giuridici generalmente applicabili. Almeno per ora il diritto svizzero non conosce, a parte l’amnistia fiscale, un regime del bonus per le persone fisiche. Nel rapporto del 1997 sull’unificazione del diritto processuale, la Commissione di esperti temeva già che l’introduzione in Svizzera di un programma di clemenza potesse portare a una pressione smisurata, contraria ai principi dell’ugualità di trattamento e di legalità e potesse infrangere la fiducia della popolazione nell’ordinamento giuridico. Alla luce di queste considerazioni ci si chiede pertanto come mai proprio per il diritto (penale) in materia di cartelli debba essere creata una regolamentazione derogatoria.

- Se invece, rispettando la tradizione giuridica locale, si rinunciasse all’introduzione di un programma di clemenza per le persone fisiche, si intaccherebbe il funzionamento dell’attuale sistema del bonus per le imprese che si autodenunciano. Questa dicotomia di trattamento provocherebbe un risultato insostenibile: l’autodenuncia presentata alle autorità da un organo o dal collaboratore di un’impresa porterebbe a un’esenzione dalle sanzioni per l’impresa, ma non per l’organo o il collaboratore stesso. Gli organi e i collaboratori di un’impresa verrebbero quindi dissuasi dal collaborare a rilevare e a eliminare eventuali limitazioni della concorrenza, il che renderebbe difficile se non impossibile il regolare svolgimento dei programmi di conformità dell’impresa. Inoltre, in futuro, gli organi e i collaboratori non presenterebbero più autodenunce e le imprese non potrebbero più beneficiare del sistema del bonus né della conseguente esenzione dalla sanzione. Il fatto di concedere un’esenzione dalla sanzione all’impresa che si autodenuncia e, allo stesso tempo, di punire il collaboratore dell’impresa autore di tale autodenuncia per aver fornito l’informazione non verrebbe capito dall’opinione pubblica.

42 Cfr. art. 13 DPA, le norme sull’amnistia fiscale e la procedura abbreviata secondo il CPP (cfr. Heine, punto. 1.1.4).