Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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La mancata introduzione di un sistema del bonus per le persone fisiche sconvolgerebbe il collaudato sistema del bonus per le imprese. Verrebbe messo in discussione uno dei pilastri principali dell’attuale legislazione sui cartelli, la cui efficacia è indiscussa. Se il personale dell’impresa non può beneficiare dell’esenzione dalla sanzione in caso di autodenuncia, la riforma rappresenterebbe un fallimento per il sistema della concorrenza. Al contempo il Consiglio federale è contrario, sulla base di considerazioni giuridiche generali, alla possibilità di un’esenzione totale dalla sanzione in caso di gravi violazioni. Analogamente a quanto previsto per le imprese, deve essere fatta almeno una distinzione in base al ruolo delle persone coinvolte nell’accordo di cartello.

Si sconsigliano possibilità alternative volte a salvaguardare il buon funzionamento del sistema del bonus, quali ad es. un divieto assoluto di trattamento degli elementi probatori (per maggiori informazioni si rinvia alla perizia Heine/Roth, pag. 71). Altrettanto poco raccomandata è l’opzione di rinunciare al sistema del bonus. Il problema di base, ovvero la segretezza degli accordi di cartello e la conseguente scarsezza di informazioni da parte delle autorità competenti, non è risolvibile in altro modo, ad esempio attraverso un’applicazione rigorosa dell’obbligo di fornire informazioni (art. 40 LCart). In correlazione con le sanzioni privative della libertà a carico delle persone fisiche, tale possibilità risulterebbe infatti incompatibile con il diritto internazionale (cfr. perizia Heine/Roth, 72).

Effetti del sistema del bonus

Sebbene non sia esplicitamente disciplinato nell’ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni (OS LCart), nella pratica si parte giustamente dal presupposto che la notifica può essere effettuata in modo efficace solo dalle persone fisiche che hanno la facoltà di agire in modo giuridicamente efficace per l’impresa – poiché soltanto l’impresa è destinataria della norma giuridica della LCart (art. 2 cpv. 1 LCart), pertanto per ragioni giuridiche e di certezza del diritto riguarda solo le persone che possono rappresentare e vincolare l’impresa in modo giuridicamente efficace.

La punibilità delle persone fisiche per violazioni della normativa sui cartelli farebbe emergere nuove questioni, dal momento che la cerchia dei potenziali autori del reato è più ampia di quella degli organi nel loro complesso e, con l’estensione della responsabilità alle persone fisiche, andrebbero chiarite altre questioni di coordinamento.

I motivi che depongono prima facie a favore di un effetto individuale (effetto solo per la persona fisica o per l’impresa che effettua la notifica) sono legati innanzitutto all’efficienza nell’accertamento delle violazioni del diritto in materia di cartelli. Un effetto individuale porterebbe a una vera «corsa tra levrieri»: le imprese mirerebbero a denunciare la propria pratica anticoncorrenziale prima dei propri collaboratori e viceversa. Anche le conseguenze per la cultura aziendale svizzera sarebbero difficilmente sostenibili. L’ordinanza creerebbe infatti in tutta la Svizzera un clima strutturale di sfiducia generale nelle attività imprenditoriali. In questo senso occorre tenere conto delle riserve della Commissione di esperti