Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
menzionate all’inizio del paragrafo. Nel rapporto tra le imprese e le persone fisiche all’interno di un’unità aziendale va quindi considerata la questione del duplice effetto di una notifica.
Per quanto riguarda la rottura dell’effetto congiunto della denuncia, risultano in primo piano due casi: nel primo di essi un collaboratore o un dirigente, in contrasto con la decisione presa in merito da uno degli organi aziendali, denuncia all’Autorità della concorrenza una pratica illecita osservata sul posto di lavoro. Si pensi al caso seguente: se l’organo direttivo collettivo di un’impresa non intende presentare un’autodenuncia, mentre un collaboratore o un dirigente di questa impresa sporge denuncia (ad esempio perché giudica diversamente dall’organo direttivo la probabilità di essere scoperto e le relative conseguenze giuridiche), risulterebbe discutibile estendere l’effetto del bonus all’impresa e lasciare che quest’ultima fruisca del programma di clemenza nonostante la mancata autodenuncia. In questo caso appare opportuno che a beneficiare del bonus sia solo la persona che ha denunciato la limitazione della concorrenza e non anche l’impresa. L’altro caso rilevante concerne il dirigente o il collaboratore che, discostandosi dalla filosofia aziendale e in netto contrasto con le regole di conformità, ha partecipato a un accordo perseguibile penalmente senza che l’impresa lo abbia saputo, voluto o tollerato per negligenza. In questo caso appare opportuno che la notifica non abbia una duplice effetto e che non esplichi effetti a beneficio del dirigente o collaboratore in questione.
Qualora siano coinvolte diverse persone fisiche della stessa impresa, il sistema del bonus – conformemente agli articoli 23 CP e 13 DPA – deve applicarsi ad personam nel senso che nel singolo caso si giudica se la persona soddisfa o meno le condizioni previste per una riduzione della sanzione (ad es. cessazione del comportamento, cooperazione illimitata con l’autorità durante l’intera procedura, ecc.). Si tratta di rinunciare all’applicazione di una sanzione penale, dunque l’esenzione dalla sanzione non può essere ottenuta estendendo il beneficio legato al comportamento di altre persone fisiche. Anzi, trattandosi di sanzioni penali, solo la decisione personale e autonoma della persona costituisce la condizione necessaria per giustificare un’eventuale esenzione o riduzione della sanzione. Affinché la procedura penale sia sospesa o affinché si rinunci in tutto o in parte alla sanzione, la disposizione prevede che il personale coinvolto collabori a rilevare e a eliminare l’accordo in materia di concorrenza.
In tal senso la regola del bonus deve valere per i collaboratori e/o i dirigenti che portano a conoscenza dell’Autorità della concorrenza una pratica anticoncorrenziale sul posto di lavoro, e anche per l’organo che si autodenuncia, ma prevede il sanzionamento del responsabile che è sfuggito al controllo. Una regolamentazione appropriata dovrà essere introdotta a livello di ordinanza. Essa sancirà inoltre che non è l’impresa a decidere quali collaboratori vanno esclusi dalla denuncia che determina l’esenzione dalla sanzione, ammesso che tali esclusioni siano consentite.