Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
Si propone di non affidare al Tribunale della concorrenza la competenza di infliggere sanzioni penali. Attribuire le competenze in materia di repressione amministrativa e di repressione penale allo stesso tribunale (il Tribunale della concorrenza) presenterebbe senz’altro grandi vantaggi dal punto di vista dell’unità procedurale in concreto. Tuttavia, meno evidenti appaiono i vantaggi dal punto di vista dell’uniformità della legge procedurale da applicare. Come ricordato sopra, la PA si applica e continuerà ad applicarsi alle procedure amministrative repressive (art. 49a e segg. LCart). Se il Tribunale federale della concorrenza dovesse infliggere sanzioni amministrative alle imprese e sanzioni penali alle persone fisiche, e qualora non fosse possibile applicare la PA in una procedura penale a carico di una persona fisica, occorrerebbe scegliere tra due soluzioni sfavorevoli: i) applicare una legge di procedura penale (CPP o DPA) alle procedure di sanzione amministrativa; ii) applicare due diverse leggi in due procedure condotte in concomitanza davanti alla stessa istanza.
Inoltre, né la DPA, né il CPP sarebbero appropriati per la procedura nei confronti di un’impresa: la prima è concepita per essere utilizzata nei rapporti giuridici con lo Stato, il secondo non è concepito per essere applicato da un’autorità amministrativa indipendente come l’Autorità della concorrenza.
Anche la soluzione che consiste nell’affidare ai Cantoni la competenza di sanzionare le persone fisiche è da scartare. Infatti la materia è strettamente specifica e nella maggior parte dei Cantoni mancherebbe tale specializzazione. I rischi di frammentazione della giurisprudenza e di trattamento diverso di casi analoghi sono elevati, a maggior ragione considerando che, visto il tessuto economico e industriale della Svizzera, numerosi Cantoni potrebbero essere interessati dal sanzionamento di uno stesso accordo orizzontale.
Resta la scelta tra i) un’inchiesta e un’eventuale promozione dell’accusa da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MP CH), seguita da un giudizio di prima istanza da parte della Corte degli affari penali del Tribunale penale federale (TPF) (soluzione TPF) e ii) l’applicazione della legge sul diritto penale amministrativo (DPA), anche se la competenza sarebbe affidata o al Dipartimento dell’economia (il Dipartimento), o alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (soluzione DPA). Entrambe le soluzioni presentano pro e contro. Si propone di scegliere la soluzione TPF, che permette di applicare il Codice di procedura penale svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, piuttosto che la DPA, relativamente vecchia e pertanto meno rispettosa dei diritti individuali (art. 53b cpv. 1). Risulta inoltre necessario sottrarre la procedura penale a qualsiasi influenza politica. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: Ministero pubblico) dispone di mezzi d’istruzione estesi e può ricorrere a provvedimenti coercitivi che ora sono oggetto di una nuova regolamentazione. Infine, la separazione tra inchiesta e accusa da un lato e giudizio dall’altro è garantita in modo ottimale.
In caso di perseguimento penale, il Ministero pubblico applicherà senza restrizioni il CPP. Le disposizioni sulla rappresentanza dell’impresa dovrebbero tuttavia restare inutilizzate in quanto tali, poiché l’impresa è o è stata oggetto di un’altra procedura condotta dall’Autorità della concorrenza. Non è tuttavia necessario prevedere una deroga esplicita.