Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 53a capoverso 4 lett. a–c

La disposizione del capoverso 4, secondo la quale in determinati casi (lettere a-c) si può rinunciare alla procedura penale per la partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone, riprende l’attuale disposizione dell’articolo 49a capoverso 3. L’introduzione della rinuncia alla procedura penale permette di evitare che solo l’impresa sia esente da sanzione nei casi menzionati – come prevede il regime attuale – e che i suoi collaboratori siano invece esposti al rischio di sanzioni penali. La situazione contraria produrrebbe non soltanto una contraddizione, ma comprometterebbe anche in modo notevole il funzionamento di due strumenti dell’attuale LCart (procedura di opposizione e autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale di limitazioni illecite della concorrenza): oltre all’esenzione dalla sanzione attraverso la notifica o l’esplicita autorizzazione da parte del Consiglio federale, in futuro un’impresa potrebbe essere incentivata a non concludere accordi del genere se i suoi collaboratori fossero soggetti al perseguimento penale conformemente all’articolo 53a. Nel caso di accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone, tali strumenti importanti per le imprese resterebbero inutilizzati.

Articolo 53a capoverso 5

Diversamente da quanto previsto in alcuni ordinamenti giuridici esteri, non esiste la possibilità di includere la concorrenza estera come tale nel campo di applicazione del diritto penale svizzero, soprattutto perché appare problematico anche dal punto di vista del diritto internazionale pubblico. Diverso è invece il caso in cui degli accordi conclusi all’estero e contrari alla legge sui cartelli esplicano effetti sul mercato svizzero. In questo caso esiste un fattore di coesione a livello nazionale che esclude qualsiasi obiezione rientrante nel diritto internazionale. Considerata la configurazione come reato di pericolo astratto secondo l’articolo 53a, è indispensabile una regolamentazione giuridica. I reati di pericolo astratto non richiedono un risultano, vale a dire le conseguenze di una compromissione della concorrenza come bene giuridico. Non essendo menzionate tali conseguenze negli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione, il Tribunale federale non riconosce, secondo la giurisprudenza corrente, i presupposti del principio dell’ubiquità ai sensi dell’articolo 8 CP. Pertanto se un accordo concluso all’estero avesse conseguenze dannose nel nostro Paese, l’articolo 53a non sarebbe applicabile qualora ad es. non venissero intraprese in Svizzera, nell’ambito dell’attuazione dell’accordo, ulteriori attività di partecipazione, quali ad es. un’offerta troppo elevata in un accordo di appalto. Risulta quindi necessaria una regolamentazione giuridica esplicita. L’articolo 53a capoverso 5 colma questa lacuna: fa riferimento all’articolo 2 capoverso 2 LCart e armonizza la disposizione penale con le altre valutazioni della LCart in caso di fattispecie che hanno a che fare con l’estero.

Articolo 53b Procedura

[Procedura in caso di sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]

Aspetti istituzionali e procedurali (art. 53b cpv. 1)