Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Il CPP conferisce alla persona perseguita dei diritti relativamente estesi in caso di esecuzione di provvedimenti coercitivi. L’esecuzione di tali misure nell’ambito di una procedura a carico dell’impresa che impiega questa persona non deve avere come effetto l’elusione delle garanzie del CPP. La conseguenza sarebbe l’impossibiltà di utilizzare le informazioni raccolte grazie al provvedimento coercitivo nella procedura contro la persona fisica. Il problema è di difficile risoluzione.

In particolare l’attuazione del diritto di non rispondere, riconosciuto a qualsiasi persona oggetto di un procedimento penale (cfr. art. 113 e 158 cpv. 1 lett. b CPP) presenta particolarità e difficoltà nel contesto di due procedure distinte, condotte davanti ad autorità diverse, ma concernenti una fattispecie analoga.

Le dichiarazioni autoincriminanti fatte nel quadro di un’altra procedura (in particolare nel quadro della procedura a carico dell’impresa) possono essere prese in considerazione soltanto se le garanzie concesse nell’ambito di questa procedura sono equivalenti a quelle della procedura penale (cfr. mutatis mutandis, art. 12 cpv. 3 del regolamento 1/2003 dell’Unione europea43). L’assunzione dei mezzi di prova derivanti da un’altra procedura è disciplinata in modo lacunoso nel CPP. L’articolo 139 capoverso 2 CPP si limita ad affermare che «i fatti già comprovati sotto il profilo giuridico (…) non sono oggetto di prova» (in questo caso il testo italiano è il più completo). In altre parole, gli elementi probatori devono essere ammessi senza essere oggetto di una nuova prova se sono stati comprovati nell’ambito di una procedura che rispetta i principi generali applicabili nel procedimento penale (diritto di partecipare alla raccolta delle prove, informazione sul diritto di non autoincriminarsi44).

Se questa condizione non è rispettata, le dichiarazioni devono essere rinnovate dopo essere state precedute da un’informazione sul diritto di non rispondere alle domande poste (art. 158 cap. 1 lett. b CPP). Per quanto possa apparire artificiale, le dichiarazioni preliminari hanno quindi uno status analogo a quello di una denuncia nei confronti di una persona sulla quale l’autorità d’istruzione è abilitata a chiedere un parere all’imputato. Una dichiarazione non confermata è inutilizzabile come mezzo di prova.

Se ha il diritto di non deporre, la persona fisica suscettibile di essere oggetto di una procedura penale non ha invece l’obbligo del silenzio, salvo nell’ambito del dovere di lealtà e fedeltà che la lega all’impresa. Può quindi trovarsi in un conflitto d’interessi o di lealtà che è tuttavia impossibile da disciplinare a livello legislativo (la variante A pone problemi analoghi).

Per quanto riguarda i diritti delle persone fisiche nel quadro della procedura amministrativa contro l’impresa, rinviamo alla perizia giuridica45.

43 Le informazioni raccolte nell’ambito di una procedura nei confronti di un’impresa a livello europeo possono essere «utilizzati come mezzi di prova» in una procedura nazionale solo se «le informazioni sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell’autorità che le riceve.» (GU L 1 del 4 gennaio 2003 pag. 1).

44 Cfr. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 781.

45 Cfr. perizia giuridica Heine/Roth, II.2.5.a.