Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Avamprogetto di LCart posto in consultazione
sa da quella di cui la persona denunciata è organo, collaboratore o dirigente secondo l’articolo 29 CP. La mancata comunicazione di informazioni non intacca il principio della parità delle armi, poiché nemmeno il Ministero pubblico dispone dell’informazione. Chiaramente, la non comunicazione è possibile solo se l’informazione non è essenziale nella procedura aperta dal Ministero pubblico contro la persona denunciata e se la sua «utilità potenziale» è ridotta. Inoltre l’Autorità della concorrenza ha la facoltà di non rivelare informazioni al Ministero pubblico e di non trasmettergli degli atti qualora ciò comprometta il funzionamento del sistema del bonus. L’Autorità della concorrenza non comunicherà al Ministero pubblico delle informazioni o non trasmetterà degli atti se tale comunicazione concerne dichiarazioni di persone che possono avvalersi nella procedura penale del diritto di non rispondere e di non dover contribuire alla propria incriminazione, laddove esse rifiutino la trasmissione di tali informazioni.
Infine, nella versione francese il termine «collaboration» dell’articolo 40 LFINMA è stato sostituito dal termine «communication», poiché è più preciso ed evidenzia che la collaborazione è la norma, mentre la non-comunicazione (o non-collaborazione) l’eccezione.
Il capoverso 6 prevede una procedura per la composizione di controversie tra le autorità. L’arbitrato è affidato al Tribunale amministrativo federale per due ragioni. Da un lato questa giurisdizione non tratta gli atti individuali, dall’altro le questioni di assistenza amministrativa tra le autorità rientrano generalmente nel diritto amministrativo.
Sospensione della procedura (art. 53b cpv. 7)
La configurazione come norma penale rende necessaria, per ragioni di precisione della norma e di prevedibilità, una formulazione della fattispecie nel caso della persona fisica che è esente da considerazioni riguardanti la rilevanza economica di un accordo o la sua giustificabilità per ragioni di efficienza economica. Solo l’impresa dispone infatti delle informazioni necessarie per valutare questi punti. Per evitare che l’impresa non venga sanzionata sulla base di tali considerazioni, e il collaboratore venga invece condannato in applicazione della norma penale più severa, il capoverso 7 prevede, come ulteriore garanzia (cfr. art. 53a, Considerazioni generali), la sospensione della procedura penale nel caso un cui l’impresa non venga sanzionata. Per motivi pratici, il criterio per la sospensione è la mancata emanazione di sanzioni amministrative a carico dell’impresa. Non si esamina se il mancato sanzionamento è dovuto alla scarsa rilevanza dell’intralcio alla concorrenza o a preponderanti vantaggi economici in termini di efficienza. Il fatto che si faccia riferimento alla mancata emanazione della sanzione e non ai motivi che l’hanno determinata innesca come conseguenza l’obbligo di sospendere la procedura contro il collaboratore se l’impresa è stata esentata dalla sanzione per ragioni diverse dalla scarsa rilevanza dell’accordo o dai vantaggi in termini di efficienza (ad es. perché l’impresa ha denunciato di propria iniziativa l’accordo). Concretamente ciò significa che, in caso di autodenuncia dell’impresa, anche il collaboratore non è più esposto al perseguimento penale se, in violazione dei suoi obblighi di fedeltà, ha ingannato l’impresa partecipando a un accordo illecito. A questo svantaggio si attribuisce minore importanza che non alle contraddizioni di giudizio tra la procedura penale e