Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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Inoltre l’esistenza di due procedure distinte non deve avere come effetto l’elusione delle regole generali e particolari stabilite dal CPP per i provvedimenti coercitivi (in particolare a proposito delle perquisizioni, art. 241-242 e 244-248), anche se il CPP si mostra relativamente generoso in merito all’utilizzabilità dei «reperti casuali» (art. 243)47. Si ricorda a questo proposito che l’articolo 3 CPP garantisce la buona fede delle autorità penali e vieta fermamente l’abuso di diritto.
La soluzione consiste solitamente nell’apertura in contemporanea delle due procedure. I collaboratori sono quindi protetti dalle garanzie procedurali previste dal CPP.
Coordinamento (art. 53b cpv. 3-6)
I capoversi 3-6 concernono le modalità di collaborazione una volta che le due procedure sono state aperte e non l’apertura del perseguimento penale, il quale richiede l’accordo delle due autorità coinvolte – Ministero pubblico e Autorità della concorrenza – (art. 53b cpv. 2). I capoversi 3 e 4 enunciano i principi generali ai quali il capoverso 5 prevede delle deroghe. Nel capoverso 3 viene inserito un collegamento con la procedura nei confronti dell’impresa: prima di condannare l’accusato occorre aspettare l’esito della procedura contro l’impresa. È possibile infatti che quest’ultima non sia sanzionata perché dimostra che l’accordo non rappresenta un intralcio notevole alla concorrenza o che è giustificato da motivi di efficienza economica. Si vedrà quindi se a causa di questo collegamento la persona perseguibile penalmente ottiene la qualità di parte nella procedura contro l’impresa. In caso affermativo, la procedura contro l’impresa sarebbe complicata e anche rallentata sistematicamente dalle obiezioni della persona perseguibile penalmente, poiché quest’ultima può far leva sulle obiezioni e far sospendere per prescrizione la procedura a suo carico. Dall’interpretazione di questo articolo emerge che si deve attendere anche l’esito di un eventuale ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale federale.
Viceversa una persona fisica reo confessa che desidera avere il prima possibile chiarezza nella procedura penale dovrebbe attendere, in certi casi, il giudizio di prima istanza per diversi anni, dal momento che quest’ultimo viene emesso dopo che il giudizio (di ultima istanza) contro l’impresa è passato in giudicato.
Il capoverso 5 riprende l’articolo 40 LFINMA apportando tuttavia un adattamento e alcune semplificazioni.
Proprio nell’ottica di semplificare, appare inutile precisare che le informazioni che l’Autorità della concorrenza ha la facoltà di non comunicare al Ministero pubblico sono informazioni non pubbliche. L’espressione «ha la facoltà di non comunicare» sostituisce «può rifiutarsi di trasmettere», poiché quest’ultima formulazione lascia intendere che l’Autorità della concorrenza può rifiutarsi di fornire delle informazioni soltanto nel caso in cui il Ministero pubblico gliele richieda. Invece, l’articolo 53b capoverso 4 sancisce un dovere di collaborazione che include la collaborazione spontanea.
Inoltre, è necessario precisare che la trasmissione d’informazioni di cui al capoverso 5 potrebbe mettere un pericolo un’altra procedura condotta contro un’impresa diver-
47 Cfr. Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, art.243 n. 5 e segg.