Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

1.1.4 Accertamenti approfonditi in materia penale

L’introduzione di una riduzione della sanzione in presenza di programmi di conformità finalizzati al rispetto della legge non comporta un onere legislativo considerevole, considerato che simili riduzioni sono già possibili secondo il diritto vigente. Il discorso è diverso per quel che concerne l’introduzione di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche: le strutture istituzionali e di diritto procedurale, nella loro forma attuale, non sono idonee all’introduzione di pene pecuniarie o detentive per i collaboratori di un’impresa che violano la legge sui cartelli. Occorre trovare nuove soluzioni per integrare le sanzioni previste nei confronti delle persone fisiche nell’attuale iter procedurale con sanzioni amministrative nei confronti delle imprese, senza tuttavia pregiudicare l’efficacia degli strumenti esistenti per l’applicazione della LCart.

In vista della prospettata trasmissione della mozione Schweiger, nel primo trimestre del 2010 il Dipartimento competente, parallelamente ai propri accertamenti, ha incaricato degli esperti di diritto penale di redigere una perizia giuridica, di cui si tiene conto nel presente rapporto. La perizia risultata da tali accertamenti, redatta dai professori di diritto penale Günter Heine, dell’Università di Berna, e Robert Roth, dell’Università di Ginevra, è consultabile all’indirizzo Internet: http://www.seco.admin.ch/themen/02860/04210/index.html?lang=de. Il professor Heine ha elaborato principalmente le disposizioni giuridiche materiali, mentre il professor Roth le disposizioni giuridiche procedurali.

Gli esperti insistono sul fatto che con l’introduzione di sanzioni penali è necessario garantire determinati presupposti, sia sul piano materiale che procedurale. La realizzazione di provvedimenti amministrativi incisivi non va considerata un complemento trascurabile, poiché le norme determinate nella CEDU devono essere rispettate.

Dal punto di vista degli esperti, è sconcertante che il capitolo 6, sotto la sezione 1 intitolata «Sanzioni amministrative», registri le conseguenze giuridiche più disparate. In effetti, non vi è dubbio che il sanzionamento delle imprese implichi una conseguenza giuridica di «natura penale» repressiva, mentre i nuovi provvedimenti penali devono caratterizzarsi unicamente per la loro azione puramente preventiva. Questa sistematica indebolisce il carattere della variante A.

Secondo il parere degli esperti, benché la designazione «provvedimenti amministrativi» suggerisca che le misure prese nella variante A corrispondono all’orientamento preventivo delle istituzioni in carica, essa non evita il rischio che le procedure condotte nell’ambito di tali provvedimenti siano giudicate come accuse penali ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Per tale motivo, è necessario accordare alla persona nei confronti della quale è rivolta l’istruzione il diritto di non dover contribuire alla propria incriminazione. Una particolare precauzione è indispensabile anche verso la persona che rappresenta l’impresa in una procedura condotta nei confronti della stessa impresa. Il rappresentante non soltanto può trovarsi in conflitto tra i propri interessi e quelli che rappresenta ma, nell’ambito della sua rappresentanza, rischia anche di vedersi costretto a fare delle affermazioni che possono esporlo a un provvedimento. Questo argomento è illustrato più in dettaglio nel seguente punto 2.2 («Coordinamento con il perseguimento dell’impresa»).