Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
2 Legge sull’agricoltura
2.1 Principi generali (titolo primo LAgr)
I principi della LAgr continuano a essere validi. Le modifiche previste negli altri titoli della LAgr si fondano sui principi vigenti. Soltanto nell'articolo 2 è necessario apportare due modifiche. Il capoverso 1 lettera b va adeguato per formulare il principio della promozione delle prestazioni d'interesse generale mediante pagamenti diretti. Viene introdotto un capoverso 3 per disciplinare la strategia della qualità.
2.1.1 Promozione delle prestazioni d'interesse generale
Conformemente alla formulazione vigente finora nella legge (art. 2 cpv. 1 lett. b), i pagamenti diretti sono indennità per le prestazioni d'interesse generale, ossia non commerciali, fornite dall'agricoltura. Mediante il ricavo dalla vendita gli agricoltori sono indennizzati per la produzione dei loro beni privati, come latte e cereali, mediante i pagamenti diretti per beni pubblici come paesaggio e biodiversità. Questa chiara distinzione tra il mercato per i beni privati e quello per i beni pubblici non rispecchia, tuttavia, la realtà. La multifunzionalità dell'agricoltura è caratterizzata proprio dalla stretta correlazione nella fornitura di beni pubblici e privati. La produzione di beni agricoli (privati) genera esternalità positive che hanno le caratteristiche dei beni pubblici (prestazioni d'interesse generale) come, ad esempio, nel settore della biodiversità o della cura del paesaggio rurale. Qualora fossero solo le condizioni di mercato a essere determinanti, in Svizzera l'offerta di prestazioni d'interesse generale sarebbe inferiore alla domanda da parte della società. La produzione indigena sarebbe notevolmente minore e si concentrerebbe nelle zone più favorite82 generando effetti indesiderati per il paesaggio, la biodiversità e l’occupazione decentrata del territorio. Questo “fallimento del mercato” va corretto, in generale, mediante gli strumenti di politica agricola e, in particolare, mediante i pagamenti diretti. Se le prestazioni d'interesse generale fossero fornite senza intervento statale, avrebbero sì una valenza per la società, ma sarebbero pagate dal mercato e non dallo Stato. Il fatto che esiste una differenza tra offerta privata e domanda della società rende necessario un intervento statale. Siccome il gestore non è obbligato dallo Stato a fornire prestazioni d'interesse generale, i pagamenti diretti non sono indennità ai sensi della terminologia del diritto federale, bensì incentivi finanziari (aiuti finanziari) mediante i quali viene promossa la fornitura di dette prestazioni83. Pertanto nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b viene inserito il concetto di promozione delle prestazioni d'interesse generale invece dell’attuale concetto d’indennizzo della prestazione. Secondo il principio della promozione delle prestazioni, l'ammontare dei pagamenti diretti non è indipendente dai prezzi. Se i prezzi sono alti, ad esempio, il mercato contribuisce alla preservazione dell'apertura del paesaggio rurale in misura maggiore che non se i prezzi sono bassi. Affinché le prestazioni d'interesse generale siano fornite, quindi, è necessaria una promozione mediante pagamenti diretti maggiore o minore a seconda delle condizioni di prezzo. Si prevede d'impostare un
82 Hättenschwiler P. e Flury C. (2007): Beitrag der Landwirtschaft zur Ernährungssicherung, Agrarforschung 14 (11-12), 554-559.
83 Huber A.J. (2003): Direktzahlungen sind Subventionen. Blätter für Agrarrecht 37.