Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento
di animali (titolo sesto LAgr)
tuato una revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali in base alla quale il riconoscimento di un'OA, fino ad allora a tempo indeterminato, è stato limitato a dieci anni. Allo scopo di eliminare i contributi di piccola entità, il Consiglio federale ha introdotto un limite di promozione per organizzazione di allevamento con effetto al 2009, anno a partire dal quale l'UFAG paga dunque a un'OA i contributi per le misure zootecniche, solo se supera il limite di promozione di 30 000 franchi l'anno. Dal limite di promozione è escluso l'allevamento delle razze svizzere. Sono quindi state prese in considerazione le raccomandazioni del CFF.
In virtù dell'articolo 145 LAgr, il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di autorizzazione il prelievo e la distribuzione di sperma ed embrioni di animali da reddito, nonché l’inseminazione artificiale. Nelle sue decisioni del marzo 2005 concernenti la vendita di sperma di toro, il Tribunale federale ha constatato che l'obbligo di autorizzazione, fissato a suo tempo nell'ordinanza sull'allevamento di animali, concernente l'immagazzinamento e la vendita di sperma di toro riguarda solo le organizzazioni di inseminazione e, di conseguenza, tutti gli importatori possono, nel rispetto delle disposizioni della legislazione veterinaria, importare, immagazzinare e vendere sperma di toro. Sulla scorta dell'analisi delle decisioni del Tribunale federale, il Consiglio federale ha liberalizzato, con effetto al 1° gennaio 2007, le disposizioni zootecniche concernenti l'inseminazione artificiale nel bestiame bovino e l'importazione e la vendita di sperma di toro. Dal 2007, dunque, sono determinanti solo le disposizioni della legislazione veterinaria.
Coltivazione delle piante
Alla rubrica “Coltivazione delle piante e allevamento di animali”, la Confederazione promuove l'attuazione del Piano d'azione nazionale “Risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura”, con il quale la Svizzera adempie gli impegni assunti nel quadro della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica156 e del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura157. Al centro di tali impegni vi è la salvaguardia e la gestione sostenibile di vecchie varietà indigene elvetiche. Nel 2010, a favore della descrizione, dell'inventario e della garanzia genetica delle varietà indigene svizzere sono stati stanziati 3.4 milioni di franchi. Il materiale genetico è messo a disposizione a livello nazionale e internazionale per la selezione di varietà di alta qualità, che si adeguano alle condizioni quadro in continua evoluzione a livello regionale e globale.
2.6.2 Concetto
Allevamento di animali
La promozione delle misure zootecniche mira al miglioramento delle basi di produzione. In linea di massima ha dato risultati positivi e nel 2008, sulla base delle raccomandazioni del CFF è stata ottimizzata tramite la revisione totale dell'ordinanza
156 RS 0.451.43
157 RS 0.910.6