Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
2.8.2 Concetto
Nel presente caso e per i motivi citati al numero 1.8.1, si propone di adeguare le disposizioni in vigore o di realizzare nuove basi legali che incentivino la collaborazione dei diversi organi nelle attività di controllo.
Il nuovo articolo 186a mira a una migliore protezione della proprietà intellettuale. Tale revisione consente di valorizzare i diritti sui beni immateriali.
Per perfezionare la raccolta di informazioni e prove, il progetto prevede anche precise innovazioni nella ponderazione di alcune disposizioni. La piccola modifica dell'articolo 183 LAgr autorizza le autorità a richiedere informazioni a terzi. Tutte queste modifiche di lieve entità consentono di diminuire carico amministrativo e costi.
Ö Modifica dell'articolo 183 LAgr.
Ö Modifica dell'articolo 184 LAgr.
Ö Nuovo articolo 186a LAgr.
2.9 Spiegazioni sul testo di legge
Articolo 2 capoverso 1 lettera b
I pagamenti diretti non sono indennità, bensì incentivi finanziari (aiuti finanziari) con cui viene promossa la fornitura di prestazioni d'interesse generale. Il termine “indennizza”, utilizzato finora, viene quindi sostituito con il termine “promuove”. Dato che le prestazioni d'interesse generale giusta l'articolo 104 Cost. comprendono anche le prestazioni ecologiche, si rinuncia a menzionare esplicitamente il concetto “prestazioni ecologiche”.
Articolo 2 capoverso 3 (nuovo)
Il nuovo capoverso 3 stabilisce che i provvedimenti della Confederazione devono sostenere l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità. Esso applica pertanto anche una parte della mozione Bourgeois158 sostenuta da entrambe le Camere.
Articolo 11 Miglioramento della qualità e della sostenibilità
L'articolo 11 è stato completamente rielaborato. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono abrogati in seguito alla revisione dell'ordinanza sul controllo del latte (vecchia ordinanza sulla qualità del latte), varata dal Consiglio federale. Dal 1° gennaio 2011 l'esecuzione, il coordinamento, lo sviluppo e la sorveglianza del controllo del latte non sono più di competenza della Confederazione, bensì della filiera del latte. I contributi federali per la consulenza sono stati soppressi; il Servizio d’ispezione e
158 09.3612 Mo Bourgeois, Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera, 11 giugno 2009.