Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

sente alla Confederazione, come fatto finora, di sostenere in maniera sussidiaria la comunicazione e le pubbliche relazioni concernenti le prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura. Se la comunicazione di marketing riferita al prodotto è retta dal capoverso 1, in virtù del capoverso 2 può essere sostenuta la comunicazione sulle prestazioni d'interesse generale. In tal modo s'intende accrescere la consapevolezza sul fatto che l'agricoltura non produce soltanto generi alimentari, bensì fornisce altre prestazioni a favore della società e che, acquistando prodotti indigeni i consumatori sostengono il primario nella fornitura di tali prestazioni. Le relazioni pubbliche erano già oggetto dell'articolo 12 LAgr. I progetti in questo ambito sono sostenuti già da anni e si sono rivelati efficaci, ma con l'attuale modifica si precisa che è possibile promuovere solo la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale e non, ad esempio, misure di comunicazione per la cura dell'immagine dei contadini.

In termini di obiettivo, il capoverso 3 riprende il vigente capoverso 2, che in realtà esorta gli attori privati nel settore della promozione dello smercio a coordinare le loro attività e a concordare direttive comuni per il marketing. Ha carattere puramente dichiaratorio. Anche se le categorie si sono impegnate efficacemente, si è comunque constatato che la Confederazione deve avere la possibilità di intervenire attivamente in maniera puntuale se le categorie non riescono a garantire con le proprie forze un sufficiente coordinamento. Ad esempio, è stato necessario emanare a livello d'ordinanza159 disposizioni sull'identità visiva comune dei provvedimenti per la promozione dello smercio cofinanziati dalla Confederazione. Considerando il carattere sussidiario della promozione dello smercio, la possibilità di intervenire in maniera puntuale e coordinata deve essere prevista in maniera esplicita nella legge. In tal modo, se necessario, la Confederazione può emanare prescrizioni generali volte a garantire il coordinamento e questo sia nella comunicazione specifica del prodotto che in quella specifica delle prestazioni.

Articolo 14 capoverso 4

Le disposizioni in materia di designazione previste dalla LAgr acquisiranno maggiore valenza: esse, infatti, generano trasparenza e credibilità verso i prodotti agricoli svizzeri, sono fonte d'informazione per i consumatori e, se adeguatamente impostate, sono compatibili con le norme OMC.

Le disposizioni in materia di designazione devono essere strutturate in maniera ampia. Il capoverso 1 lettera b, ad esempio, dovrebbe anche consentire al Consiglio federale di inserire nella normativa prodotti con particolari caratteristiche qualitative (sapore, tradizione, sostenibilità). In tal modo, l'articolo 14 può altresì fungere da base per un marchio di sostenibilità dei prodotti agricoli.

Nella sua forma attuale, la seconda frase del capoverso 4 rappresenta una limitazione inutile delle possibilità d'intervento della Confederazione. Sulla base di tale disposizione, l’impiego di contrassegni ufficiali (simboli) è facoltativo. La Confederazione non può renderli vincolanti. È comunque possibile che, in determinati ambiti, solo un contrassegno ufficiale obbligatorio sia adeguato a procurare la necessaria identificabilità per il consumatore. L'UE, ad esempio, ne ha introdotto uno obbligatorio per i prodotti biologici.

159 RS 916.010.2