Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

Capoverso 1 lettera d

Il principio attualmente definito a livello di ordinanza sarà fissato nella legge. Per terreni edificabili in perimetri vincolanti delle zone edificabili secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio non vengono versati pagamenti diretti.

Capoverso 1 lettera e

Come finora, il Consiglio federale è tenuto a determinare un valore limite per il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera, a partire dal quale vengono concessi i contributi. Esso è, oggi, di 0,25 USM. Oltre ad adeguare i coefficienti USM in base al progresso tecnico, bisognerà aumentare il volume minimo di lavoro nella zona di pianura e in quella collinare a 0,4 USM.

Capoverso 1 lettera f

Nella legge si inserisce l'esigenza secondo cui una quota minima dei lavori deve venir svolta da manodopera dell'azienda. Tale esigenza, finora stabilita solo a livello di ordinanza, viene mantenuta nella sua forma attuale.

Capoverso 1 lettera g

Il limite d'età per ottenere i pagamenti diretti resta invariato.

Capoverso 1 lettera h

Resta invariata anche l'esigenza relativa alla formazione di base agricola, per la quale, però, si utilizza il concetto della legislazione sulla formazione professionale.

Si rinuncia ai valori limite finora vigenti per la somma dei contributi per unità standard di manodopera e per la graduazione dei contributi in base alla superficie o al numero di animali, nonché a quelli relativi al reddito e alla sostanza imponibili.

Capoverso 2

Sono citati in maniera esaustiva gli elementi della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Gli animali da reddito vanno detenuti in maniera rispettosa delle loro esigenze. Inoltre, è stata integrata la gestione mirata di oggetti d'importanza nazionale (torbiere basse, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi) secondo la LPN. La selezione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari devono avvenire in maniera mirata.

Capoverso 3 lettere a e b

Viene delegata al Consiglio federale la competenza della concretizzazione.

Capoverso 3 lettera c

Il Consiglio federale può stabilire deroghe al principio delle aziende contadine che coltivano il suolo. Si prevedono la concessione del contributo d'estivazione a corporazioni alpestri o a cooperative e il versamento di contributi per la biodiversità e per