Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

Articolo 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

Non essendo più previste misure in virtù della lettera a, tale base può essere abrogata e l'articolo deve, pertanto, essere riformulato. Per il finanziamento di misure di valorizzazione delle uova indigene si possono continuare a erogare contributi.

Articolo 54 Contributo per singole colture

Capoverso 1

Al fine di raggiungere un'adeguata sicurezza dell'approvvigionamento deve essere possibile versare, per singole colture, un aiuto supplementare a complemento dei contributi generali per la sicurezza dell'approvvigionamento (contributo di base e contributo di promozione alla superficie coltiva e alle colture perenni) per garantire la coltivazione. Sopprimere la produzione (p.es. di semi oleosi, barbabietole da zucchero e piante proteiche) significherebbe anche chiudere la filiera della trasformazione, mentre mantenere a un adeguato livello la produzione e la filiera della trasformazione è fondamentale per poterle adattare ai bisogni nei periodi di crisi.

In passato, le misure di sostegno delle singole colture campicole si sono progressivamente allineate e pertanto, se originariamente disciplinate in singoli articoli, dedicati a colture specifiche, ora vanno inserite in un unico articolo.

Capoverso 2

In futuro, il Consiglio federale deve poter indicare le singole colture da promuovere e l'entità dei rispettivi contributi. Di base, una valutazione dovrebbe avvenire nell'ambito della determinazione quadriennale dei limiti di spesa agricoli, a condizione che cambiamenti nel disciplinamento del mercato non impongano adeguamenti al di fuori di questi termini. Per definire la promozione e calcolare l'ammontare dei contributi vanno considerati criteri quali la redditività economica della coltura, il suo potenziale di produzione in calorie o l'evoluzione del grado di autoapprovvigionamento del prodotto o del gruppo di prodotti.

Articoli 55-56, 59

Le disposizioni di cui all'articolo 55 sono contenute negli articoli 9, 13 e 17; la nuova impostazione dell'articolo 54 rende obsoleto il 56. Le misure di cui all'articolo 59 sono abolite. I tre articoli possono pertanto essere abrogati.

Articolo 58 capoverso 2

Questo capoverso è applicabile fino a fine 2011 e può pertanto essere abrogato.

Articolo 66

Questo articolo è applicabile fino a fine 2011 e può pertanto essere abrogato.