Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
Articolo 70 Principio
Capoverso 1
Mediante i pagamenti diretti viene incentivata la fornitura di prestazioni d’interesse generale (beni pubblici). Assieme alla produzione orientata al mercato (beni privati) l'agricoltura adempie il mandato fissato all'articolo 104 Cost. di un'agricoltura multifunzionale. I pagamenti diretti vengono erogati a gestori di aziende agricole, conformemente all'attuale definizione nell'ordinanza sulla terminologia agricola.
Capoverso 2
Sono ora elencati i singoli tipi di contributo e ne decade la suddivisione in pagamenti diretti generali ed ecologici. In futuro, nel Conto dello Stato è prevista solo la presenza di una voce “Pagamenti diretti”.
Capoverso 3
Il sistema dei pagamenti diretti deve essere impostato in modo che l’agricoltura possa fornire le prestazioni d'interesse generale indipendentemente dall’andamento dei prezzi e del mercato. Il Consiglio federale fissa dunque l'importo dei contributi in modo che le prestazioni d'interesse generale vengano fornite da aziende efficienti e che gli obiettivi stabiliti vengano raggiunti. Di base, i crediti necessari vanno riportati, come finora, nei rispettivi limiti di spesa quadriennali.
Articolo 70a Condizioni
Capoverso 1 lettera a
Come è stato il caso finora, i pagamenti diretti vengono accordati ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo (art. 104 cpv. 2 Cost.). Tale prassi non viene modificata e, pertanto, fatta eccezione per le aziende contadine familiari organizzate come società anonime o società a garanzia limitata, le persone giuridiche restano, per principio, escluse dai pagamenti diretti.
Capoverso 1 lettera b
La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate resta il presupposto di base per la concessione dei pagamenti diretti.
Capoverso 1 lettera c
Restano invariati il presupposto e l'onere del rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali.