Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

la qualità del paesaggio a persone giuridiche. In tali ambiti, le aziende dell’ente pubblico o le fondazioni svolgono sovente un ruolo pionieristico che non dovrebbe essere ostacolato dal rifiuto di tali contributi. In tal modo è possibile mantenere le norme vigenti in questo ambito.

Capoverso 3 lettera d

L'attuale deroga dall'esigenza relativa alla formazione di base agricola va mantenuta. I gestori di aziende con meno di 0,5 USM nella regione di montagna devono essere esclusi, com'era il caso finora, dall'adempimento di tale esigenza.

Capoverso 4

Tale disposizione, finora contenuta nell'articolo 70 capoverso 6 lettera c, viene mantenuta. In tal modo, possono essere armonizzati i presupposti generali dei diversi contributi al fine di semplificare l'esecuzione e migliorare la trasparenza. Tale disposizione, inoltre, consente al Consiglio federale di emanare oneri mirati per i singoli contributi.

Il Consiglio federale ha la competenza di stabilire le superfici aventi diritto ai contributi. I contributi per la promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio devono essere concessi, oltre che per le superfici agricole utili, anche per superfici nella regione d'estivazione e per altri elementi chiaramente definiti della superficie aziendale. Per le superfici dell'azienda aventi diritto ai contributi sarà innanzitutto tenuta in considerazione la cura finalizzata a promuovere la biodiversità e la qualità del paesaggio e non un utilizzo agricolo per la produzione di derrate alimentari.

Articolo 70b Condizioni particolari per la regione d'estivazione

Capoverso 1

In virtù dell'articolo 70a capoverso 3 lettera c, il Consiglio federale può fissare deroghe in base alle quali i contributi possono essere erogati anche ad aziende non contadine. La regolamentazione vigente di cui all’articolo 76 capoverso 2 va mantenuta. I contributi dovranno poter essere versati anche in futuro a corporazioni alpestri o a cooperative nella regione d'estivazione.