Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

Articolo 75 Contributi per i sistemi di produzione

Capoverso 1

Si erogano contributi per la promozione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali. In futuro si potrebbe pensare anche a incentivare altri sistemi di produzione globali o forme di produzione settoriali.

Capoverso 1 lettera a

Con i presenti contributi si vogliono incentivare sistemi di produzione applicati nell'intera azienda, come l'agricoltura biologica. Essi sono graduati secondo il tipo di utilizzazione ed erogati per ettaro e possono essere utilizzati anche per la promozione di sistemi di produzione, come ad esempio una produzione integrata applicata nell'intera azienda.

Capoverso 1 lettera b

Si estendono ad altre colture vegetali e alla produzione animale, quali la produzione di latte e carne basate sulla superficie inerbita, le forme di produzione settoriali di promozione della produzione vegetale e animale che limitano il ricorso a mezzi di produzione, quali ad esempio il programma di produzione estensiva per cereali e colza applicato finora.

Capoverso 1 lettera c

Si continuano a promuovere tramite contributi SSRA e URA forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

Capoverso 2

La competenza di fissare i provvedimenti e l'ammontare dei contributi è delegata al Consiglio federale.

Articolo 76 Contributi per l'efficienza delle risorse

Capoverso 1

D'ora in avanti si potrà erogare un contributo, a livello nazionale, per misure che garantiscano un impiego più sostenibile delle risorse necessarie per la produzione agricola quali suolo, acqua e aria nonché un'applicazione più efficiente dei mezzi di produzione come azoto, fosforo, prodotti fitosanitari o energia. Si mantengono i contributi di cui agli articolo 77a e 77b LAgr.