Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

e degli insediamenti nell'Altipiano. Per rimediare al problema è necessaria una procedura coordinata e concertata a diversi livelli e in più campi. Uno strumento efficace per mitigare gli effetti negativi delle grandi infrastrutture sull'agricoltura è la ricomposizione particellare.

La possibilità, per i governi cantonali, di ordinare ricomposizioni particellari deve pertanto essere estesa dalla opere pubbliche ai piani di utilizzazione (comunali o intercomunali). Tale possibilità va sfruttata nel momento in cui gli interessi dell'agricoltura, ovvero della protezione dei terreni coltivi, sono fortemente intaccati dai piani di utilizzazione. Tale adeguamento del diritto agrario si affianca alle misure già esistenti (art. 20 LPT) e a quelle previste (art. 15a LPT) del diritto sulla pianificazione del territorio.

Articolo 107 capoverso 2

Grandi progetti comunitari di costruzione, quali le migliorie integrali, possono comportare elevati costi d'investimento. Di solito, nel periodo tra l'assicurazione del contributo e l'effettivo versamento sorgono già costi di progettazione e costruzione che il committente deve sostenere. Per poter superare tale problema di liquidità, nella regione di montagna può essere concesso un tipo particolare di credito d'investimento, il credito di costruzione, costituito da un mutuo rimborsabile in un massimo di tre anni e un ammontare corrispondente al massimo ai contributi assegnati da Confederazione, Cantone e Comune. La problematica della mancanza di liquidità, però, non si manifesta solo nella regione di montagna, ma anche in quella di pianura; tale strumento, pertanto, deve essere esteso anche ai progetti di grande portata realizzati in quest'ultima.

Articolo 108 capoversi 1bis (nuovo) e 2

Capoverso 1bis

Si riprende, per l'assegnazione di un credito d'investimento, il testo dell'articolo 97 capoverso 7 concernente i contributi.

Capoverso 2

L'Ufficio federale può accogliere o respingere la decisione cantonale riguardo al credito entro 30 giorni. In caso di mancata approvazione, il credito d'investimento non può essere concesso (ovviamente non sarà assegnato neanche il contributo). Il Cantone ha tuttavia la facoltà di decidere, se presentare una nuova decisione all'Ufficio federale per approvazione. La possibilità di decidere, concessa finora all'Ufficio federale, generava un'indesiderata biforcazione della via legale in relazione a contributi e crediti d’investimento.

Articolo 145

L'obbligo di autorizzazione per il prelievo e la distribuzione di sperma ed embrioni di animali da reddito è stato soppresso nel 2007, l'articolo 145 LAgr non è più necessario e può pertanto essere abrogato.