Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
Articolo 166 capoverso 2
La disposizione finora vigente prevede che contro le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati non è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Con questa deroga riservata esclusivamente a progetti sostenuti mediante contributi, in caso di ricorso si è rilevata, in determinati casi, una biforcazione non auspicata delle procedure. Se a un progetto viene assegnato contemporaneamente un contributo e un credito d'investimento (sostegno combinato), in caso di ricorso è possibile aprire un procedimento sia cantonale per quanto riguarda il contributo sia dinanzi al tribunale amministrativo federale per quanto concerne il credito d'investimento. Mediante la nuova disposizione concernente la valutazione definitiva della neutralità concorrenziale da parte del Cantone giusta l'articolo 89a LAgr e il presupposto di un'approvazione cresciuta in giudicato dei progetti a livello cantonale prima di una decisione da parte dell'Ufficio federale di cui all'articolo 108 LAgr, il disciplinamento della procedura può avvenire a livello cantonale anche per i crediti d'investimento. Con la soppressione dell'ultima parte della frase nell'articolo 166 capoverso 2 "sussidiati", tutte le decisioni concernenti miglioramenti strutturali, ossia progetti sostenuti con contributi o crediti d'investimento, sottostanno alla giurisdizione cantonale.
Articolo 167
Con la soppressione del contingentamento lattiero, il 1° maggio 2009, il presente articolo è diventato obsoleto e può pertanto essere abrogato.
Articolo 169 capoverso 3
Il capoverso 3 offre alle autorità d'esecuzione determinate possibilità d'intervento in caso di situazione non conforme al diritto. Tali possibilità, tuttavia, non sono sufficienti a far fronte a ogni evenienza.
Con la presente modifica, fondamentalmente, si attribuiscono alle autorità d'esecuzione le stesse competenze di adottare le misure adeguate previste all'articolo 10 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)161. Tale disposizione, tuttavia, può essere considerata solo se il prodotto non sottostà a una procedura di autorizzazione e solo se rappresenta un pericolo per la salute e la sicurezza dell'uomo. Siccome la LAgr è innanzitutto orientata alla protezione di ambiente, flora e fauna, ma non a quella dell'uomo, è necessario ampliare la gamma di misure del capoverso 3, a disposizione degli organi d'esecuzione. In caso di pericolo per l'ambiente, la flora, la fauna o l'uomo, questi ultimi possono appellarsi a questo nuovo capoverso per disporre misure adeguate. Questa gamma di misure include, infatti, il richiamo, il ritiro, la ricusa, la neutralizzazione e la distruzione di un prodotto.
Articolo 172 capoverso 2 terza frase
Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), nonché le designazioni dei vini a denominazione d’origine controllata e le
161 RS 930.11