Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
A partire dal 2014, i Cantoni dovranno attribuire una dimensione territoriale a tutte le superfici e rispettivi utilizzi (p.es. superfici campicole, colture perenni, pascoli permanenti, prati perenni, elementi ecologici, oasi naturali protette, elementi paesaggistici, ecc.), affinché possano essere amministrati con un SIG. L'obiettivo è quello di determinare il più esattamente possibile i pagamenti diretti, basandosi sui dati registrati nel SIG. Il contributo di declività deve essere calcolato integralmente con il supporto del modello altimetrico digitale dell'Ufficio federale di topografia swisstopo. I dati registrati tramite il SIG devono inoltre essere accessibili alle persone e organizzazioni autorizzate tramite un portale Internet centrale.
Articolo 178a (nuovo) Obbligo di tollerare
In questo articolo si riporta invariato l'obbligo di tollerare, finora oggetto dell'articolo 71. Quando singole particelle di terreno restano inutilizzate possono favorire l'insorgere di pericoli quali valanghe, frane, incendi, eccetera, nonché influenzare negativamente gli obiettivi e gli aspetti ecologici della qualità del paesaggio. L'obbligo di tollerare, ovvero l'obbligo da parte del proprietario di una particella di tollerarne la gestione, qualora egli stesso non la garantisca più, scaturisce dall'esigenza di contrastare i suddetti svantaggi. Tale disposizione si rende però più o meno necessaria a seconda della regione. Per tale motivo, la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione è delegata ai Cantoni. Tali disposizioni sono state utilizzate già da diversi Cantoni. La disposizione favorisce anche soluzioni private conciliatorie, in cui proprietari e gestori si accordano su condizioni ed eventuali oneri.
Articolo 183 Obbligo d'informare
L'obbligo, per i terzi, di fornire informazioni è un prezioso ausilio nell'applicazione della legge. Nella sua attuale versione, però, l'articolo 183 non garantisce alcun obbligo d'informare e va pertanto modificato. L'obbligo per i terzi di fornire informazioni è garante del principio di proporzionalità.
Articolo 184 Mutua assistenza amministrativa
L'articolo 184 LAgr permette solo un'assistenza amministrativa su richiesta, tra l'Ufficio federale e le altre autorità svizzere. In linea di massima è consentito unicamente il rilascio d'informazioni utili all'adempimento di compiti di diritto pubblico, risultanti dalla LAgr. Violazioni contro la legge sull'agricoltura possono essere comunicate spontaneamente alle autorità competenti.
Le informazioni utili all'adempimento di compiti di diritto pubblico, risultanti da leggi settoriali e dalla legge sulle derrate alimentari, non possono essere comunicate spontaneamente. Tale situazione genera perdita di efficienza nello svolgimento dei compiti da parte delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché un eccessivo dispendio di lavoro. Il rischio di frode è alto e, per evitare inconvenienti, si propone di consolidare nella legge il principio del sostegno reciproco tra l'Ufficio federale e le altre autorità svizzere e di prevedere un'assistenza, spontanea o su richiesta, in ambito penale e non. Una base legale non implicherebbe automaticamente una mutua assistenza amministrativa, già che bisogna innanzitutto valutare se il principio della proporzionalità è tutelato e se vi è un interesse pubblico.