Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Spiegazioni sul testo di legge

Articolo 185 capoverso 5

Nell'ambito del programma ASA 2011, la Confederazione gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d'informazione globale e standardizzato per la registrazione dei dati delle aziende controllate, dei risultati dei controlli e delle misure amministrative irrogate, nonché dei dati concernenti la riduzione o il diniego dei contributi. In futuro, deve essere consentito l'accesso ai dati anche a una cerchia più estesa di persone, quali gli organi esecutivi cantonali, le organizzazioni di controllo accreditate e, eventualmente, a organizzazioni di label private. Spetta al Consiglio federale designare altre persone aventi diritto.

Il messaggio relativo alla nuova legge sulle derrate alimentari prevede una normativa integrale sull'elaborazione e la trasmissione di dati. Le disposizioni della LAgr devono, in linea di principio, rifarsi a questa versione. Non essendoci, nell'ambito della consultazione, tempo sufficiente per un relativo adeguamento, esso viene ripreso nell'elaborazione del messaggio.

Articolo 186a (nuovo) Proprietà intellettuale

Le Stazioni federali di ricerca e l'Istituto nazionale di allevamento equino sviluppano un know-how prezioso per l'economia, oltre che ricavare dati e conoscenze tramite la collaborazione con istituzioni di diritto pubblico e organizzazioni di diritto privato. Per tale motivo, la gestione e la protezione dei dati legati ai beni immateriali vanno definite nella legge, al fine di migliorarne la tutela.

Con la presente base legale si disciplinano i diritti sui beni immateriali nel settore della ricerca agronomica, conformemente all'esempio riportato all'articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 1991167 sui politecnici federali.

Il capoverso 1 disciplina i diritti su tutti i beni immateriali. Tutti i diritti su tali beni, prodotti da collaboratori ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale federale nell'esercizio della loro attività professionale, appartengono alla Confederazione. Non appartengono alla categoria dei collaboratori gli studenti e i dottorandi che non hanno rapporti di prestazione di servizio con la Confederazione, le stazioni di ricerca o l'Istituto nazionale di allevamento equino.

I diritti d'autore vanno disciplinati in altro modo. In quest'ambito, la legislazione prevede che l'autore possieda i diritti sull'opera che ha creato nell'ambito del rapporto contrattuale ai sensi della LPers. Al capoverso 2, pertanto, possono essere riportati solo i diritti d'uso. Contrariamente a quanto accade per tutti gli altri diritti, in relazione ai software è possibile prevedere una disposizione derogante dall'articolo 17 della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini168. Si tratta, quindi, di creare nella presente legge la base legale che accordi all'Ufficio federale, alle Stazioni federali di ricerca e all'Istituto nazionale di allevamento equino diritti esclusivi sui software sviluppati dai loro collaboratori, nell'ambito dell'attività svolta al servizio del datore di lavoro.

Al capoverso 3 si inserisce il diritto, per gli inventori e i realizzatori, a un'adeguata partecipazione agli utili risultanti dalla valorizzazione dei beni immateriali. La

167 RS 414.110

168 RS 231.1